LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 35017/2018 proposto da:
EUROPA INVESTIMENTI SPA, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MICOFERI OFFSHORE SPA, IN LIQUIDAZIONE, MICOPERI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimati –
Nonchè da:
MICOPERI OFFSHORE SPA, IN LIQUIDAZIONE in persona del Presidente del Collegio dei liquidatori e legale rappresentante pro tempore, MICOPERI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 4263/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, nel caso di specie, la sentenza oggetto di impugnazione risulta essere stata redatta, in qualità di estensore, da un Consigliere di Corte di Appello “ausiliario”;
che questa Terza Sezione, con ordinanza interlocutoria del 9 dicembre 2019, n. 32032, ha sollevato – con riferimento all’art. 102 Cost., comma 1, art. 106 Cost., commi 1 e 2 – questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 62, comma 1, art. 65, commi 1 e 4, art. 66, art. 67, commi 1 e 2, art. 68, comma 1, art. 72, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui conferiscono al “giudice ausiliario” lo “status” di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d’appello.
ritenuta, pertanto, la necessità di attendere la decisione della Corte costituzionale.
P.Q.M.
la Corte dispone rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020