LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15006-2018 proposto da:
D.A.M., in qualità di legale rappresentante, amministratrice unica e liquidatrice della ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELLA DI CESARE;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ “***** SRL IN LIQUIDAZIONE”, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA, 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA DI EUGENIO;
– controricorrente –
contro
INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
BANCA DELL’ADRIATICO SPA, PROCURATORE presso il TRIBUNALE di TERAMO, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DE L’AQUILA, PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1970/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 27/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. NAZZICONE LOREDANA.
RILEVATO
– che viene impugnata, sulla base di quattro motivi di ricorso, la sentenza emessa dalla Corte d’appello dell’Aquila del 27 ottobre 2017, n. 1970, con cui è stato respinto il reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 23 novembre 2016, dichiarativa del fallimento della ***** s.r.l. in liquidazione;
– che hanno depositato controricorsi la procedura ed Intesa Sanpaolo s.p.a., quest’ultima anche con memoria.
RITENUTO
– che il ricorso è inammissibile, stante la sua proposizione tardiva ai sensi della L. fall., art. 18, commi 13 e 14, secondo cui il ricorso per cassazione va proposto nei trenta giorni dalla notifica al reclamante, a cura della cancelleria, della sentenza di rigetto del reclamo: evento perfezionatosi a mezzo PEC in data 27.10.2017, lo stesso giorno di pubblicazione della pronuncia qui impugnata;
– che, sul punto, questa Corte ha più volte invero affermato come “La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (Pec), è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione L. fall. ex art. 18, comma 14: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infitti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicatone in forma integrale assicura al pari della notificazione” (cfr. Cass. 09-10-2017, n. 23575; nonchè Cass. 20-05-2016, n. 10525; Cass. 23-10.2018, n. 26872; Cass. 30-10-2018 n. 27685);
– che il ricorso è pertanto inammissibile;
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 4.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) in favore di ciascun controricorrente, oltre al rimborso a forfait del 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2020