Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13999 del 07/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23397-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato SGOTTO CIABATTINI LIDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO ANDREA EUGENIO MARIO;

– ricorrente –

contro

G.R.;

– intimato –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, MATANO GIUSEPPE, VITA SCIPLINO ESTER ADA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO, D’ALOISIO CARLA;

– resistente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE GABRIELLA.

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Torino ha dichiarato, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l’estinzione, per prescrizione, dei crediti oggetto di una cartella esattoriale notificata a G.R. per intervenuta prescrizione quinquennale maturata successivamente alla notifica della cartella medesima;

per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale ha giudicato che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento, avendo il Tribunale applicato il termine quinquennale, coma da pronuncia della Cass. n. 23397 del 2016;

avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, fondato su un articolato motivo;

è rimasto intimato G.R.; l’Inps ha depositato procura speciale;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

CONSIDERATO

Che:

l’Agenzia ha impugnato l’ordinanza indicata in epigrafe, deducendo la violazione o falsa applicazione – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – degli artt. 2946 e 2953 c.c. nonchè del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, per avere la Corte di appello ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale, pur trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartella di pagamento non impugnata dal debitore;

il ricorso è inammissibile, essendo diretto, anzichè contro la sentenza del tribunale, contro l’ordinanza della corte di appello dichiarativa dell’inammissibilità del gravame, in quanto privo di una ragionevole probabilità di essere accolto. L’ordinanza di inammissibilità dell’appello per manifesta infondatezza nel merito del gravame non è infatti ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, giacchè il medesimo art. 348-ter, comma 3, consente di impugnare per cassazione il provvedimento di primo grado (Cass. n. 23151 del 2018; Cass. n. 20470 del 2015; Cass. n. 19944 del 2014). L’impugnazione dell’ordinanza di secondo grado è possibile limitatamente ai vizi suoi propri, costituenti violazioni della legge processuale, solo nei casi – non ricorrenti nella specie – in cui il relativo modello procedimentale sia stato utilizzato al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, e art. 348-ter c.p.c., commi 1, primo periodo e 2, primo periodo: Cass., sez.un., n. 1914 del 2016);

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS e l’intimato Garzena svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

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