Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14019 del 07/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21199-2018 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO SCHIAVONE, GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, LUIGI CALIULO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3472/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO RIVERSO.

CONSIDERATO

Che:

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3472/2017, in riforma della impugnata sentenza, sulla base di una CTU espletata nel giudizio di appello, rigettava la domanda proposta da A.A. volta ad ottenere le prestazioni di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione A.A. con due motivi di ricorso; l’Inps ha rilasciato procura.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

RITENUTO

che:

1.- Col primo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4, 5, in relazione agli artt. 434,342,442 c.p.c. per avere la Corte d’appello ignorato l’eccezione preliminare di nullità dell’appello sollevata dall’appellante per difetto di specificità, in quanto nell’atto introduttivo del gravame mancavano i rilievi che confutassero e contestassero le conclusioni cui il giudice di primo grado era pervenuto facendo proprie le conclusioni del Ctu atteso che il mero richiamo al parere sanitario espresso dal medico dell’Inps non implica un sufficiente grado di specificità della contestazione delle conclusioni medico legali contenuti nella pronuncia.

Il motivo è infondato atteso che l’appello dell’INPS era supportato dal parere redatto dai sanitari dello stesso istituto dopo la sentenza di prime cure; mentre il ricorso non spiega perchè tale parere non sarebbe stato, nel suo contenuto, sufficientemente specifico ed inidoneo perciò ad integrare la stessa specificità del motivo di gravame.

2.- Con un secondo motivo viene dedotta la violazione della L. n. 222 del 1984, art. 1, per avere la sentenza fatto propria la valutazione del ctu il quale ha affermato che la parte fosse portatrice di infermità che non determinavano una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazione confacenti alle sue attitudini personali prendendo però come parametro la capacità di generare denaro sempre relativamente alle attitudini specifiche della perizianda.

3.- Il motivo è fondato. In tutte i passi della relazione medico legale espletata nel giudizio di secondo grado, trascritta nel ricorso, il CTU fa sempre riferimento alla vecchia nozione di capacità di guadagno prevista dalla previgente normativa (denominandola capacità di generare denaro) e non al presupposto della diminuzione della capacità di lavoro previsto dalla L. n. 222 del 1984 ai fini delle prestazioni di invalidità poste a carico dell’INPS, come ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 30609/2017, Cass. n. 12261/1998; n. 17159/2011); 2 4.- Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo il quale si atterrà nella decisione della causa al principio di cui sopra. Ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la stessa Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472