Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14141 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. GIAIME GIZZI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31942-2018 R.G. proposto da:

CENTRO POLIDIAGNOSTICO SACRO CUORE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE ACCARDO, GIORGIO SPATOLA;

– ricorrente –

contro

ALBA LEASING SPA, in persona della Dott.ssa V.A., giusta delega conferita dall’a.d. e L.R. legale rappresentante pro tempore Dott. M.M. a rogito notar Dott. Z.F. in data 28.10.2015, rep. n. 68136, n. 12188 di racc., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ERMENEGILDO PARATORE;

– resistente –

contro

GESTIONE IMMOBILI E SERVIZI SRL, ITALFINANCE SECURITISATION VEHICLE 2 SRL;

– intimate –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositata il 24/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

Centro Polidiagnostico Sacro Cuore S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza nei confronti di Alba Leasing S.p.a., Gestione Immobili e Servizi S.r.l. e Italfinance Securatisation Vehicle 2 S.r.l. e avverso l’ordinanza del 24 settembre 2018, emessa dal Tribunale di Siracusa, con la quale è stata dichiarata l’incompetenza per territorio di quel Giudice, per essere competente il Tribunale di Milano a decidere la causa introdotta dall’attuale ricorrente nei confronti di Banca Italease S.p.a. – Gruppo Banco Popolare, il Banco Popolare Società Cooperativa, Alba Leasing S.p.a., Gestione Immobili e Servizi S.r.l. e Italfinance Securatisation Vehicle 2 S.r.l. e volta a sentir dichiarare che l’apparecchiatura di risonanza magnetica MAGNETOM C, di cui al contratto di locazione finanziaria n. ***** del 28 novembre 2007, stipulato con la Banca Italease S.p.a., era di proprietà esclusiva dell’attrice per averla questa già acquistata prima della sottoscrizione del predetto contratto, con condanna ai sensi dell’art. 948 c.c. della Banca Italease S.p.a. e della Gestione Immobili e Servizi S.r.l. a consegnare il bene ovvero a corrisponderne il valore, oltre al risarcimento dei danni da determinarsi nel corso del giudizio ovvero da liquidarsi in via equitativa, e a sentir, inoltre, dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria già richiamato per mancanza di causa “in concreto”, trattandosi di leasing immobiliare senza l’acquisto, da parte della società concedente, dell’immobile oggetto del finanziamento, con condanna della Banca Italease S.p.a. al pagamento della somma di Euro 545.600,00 per i lavori effettuati nell’immobile di proprietà della Gestione Immobili e Servizi S.r.l., oltre al risarcimento dei danni; in via subordinata, l’attrice aveva chiesto la condanna di Banca Italease S.p.a. al pagamento della somma di Euro 545.600,00 e della somma di Euro 300.000,00, a titolo di risarcimento danni e, in via ulteriormente subordinata, la condanna di Banca Italease S.p.a. e di Gestione Immobili e Servizi S.r.l. al pagamento di una indennità per le migliorie e le addizioni apportate all’immobile di sua proprietà;

si erano costituiti dinanzi a quel Tribunale Gestione Immobili e Servizi S.r.l. e Alba Leasing S.p.a., società incorporante Banca Italease S.p.a., in proprio e quale mandataria del Banco Popolare Società Cooperativa, mentre erano rimasti contumaci Italfinance Securatisation Vehicle 2 S.r.l. e Banca Popolare Società Cooperativa;

il Tribunale ritenne fondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Alba Leasing S.p.a., sul rilievo che la clausola n. 20 delle condizioni generali del contratto dedotto in giudizio approvata per iscritto con apposita e specifica sottoscrizione stabiliva, ove l’azione fosse stata promossa dall’utilizzatore, la competenza del Tribunale di Milano a conoscere ogni controversia sorta in dipendenza diretta o indiretta dal contratto, con esclusione di qualsiasi altro giudice, in deroga alla regola generale di determinazione della competenza territoriale prevista dall’art. 19 c.p.c., ed escludeva, altresì, qualsiasi altra competenza alternativa; pertanto, il Tribunale di Siracusa reputò che dovesse essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano anche in relazione alla domanda proposta nei confronti di Gestione Immobili e Servizi S.r.l., trattandosi di domanda connessa alla domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria; il Tribunale di Siracusa assegnò pure il termine di gg 40 per la riassunzione e condannò l’attrice alle spese del giudizio in favore delle convenute costituite;

Alba Leasing S.p.a., in proprio e quale mandataria di Banco BPM S.p.a., nascente dalla fusione tra Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., ha depositato memoria difensiva;

la ricorrente ha depositato memoria;

il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

con O.I. n. 1016/20 questa Corte, rilevato che il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non partecipata dell’11. luglio 2019 e le conclusioni scritte del P.M. erano stati notificati, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., nei confronti della sola ricorrente, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, indi è stata nuovamente fissata l’adunanza camerale, provvedendosi agli adempimenti di rito.

RILEVATO

che:

l’istanza di regolamento di competenza è fondata per ragioni che questo Collegio deve rilevare d’ufficio, nell’esercizio dei poteri di statuizione sulla competenza;

con riferimento alle prime due domande, quella concernente l’accertamento della proprietà dell’apparecchiatura e quella concernente la condanna sia dell’allora Banca Italease sia della Gestione Immobili e Servizi S.r.l. al rilascio e/o consegna del bene ovvero alla corresponsione del suo valore, quantificato dal C.T.U. in sede di A.T.P., oltre al risarcimento dei danni, nonchè con riferimento alla domanda di nullità del contratto di locazione finanziaria e, quindi, alle domande che rilevavano in via immeditata ai fini della competenza, l’atto introduttivo realizzava un cumulo di domande contro più parti e, come tale, esso rilevava ai sensi dell’art. 33 c.p.c.;

la convenuta, pertanto, avrebbe dovuto contestare anche la sussistenza della competenza secondo la norma appena richiamata, in quanto l’invocazione della clausola derogatoria della competenza nei confronti della sola società ricorrente in questa sede non elideva la possibilità di applicazione dell’art. 33 c.p.c., con la conseguenza che la convenuta doveva contestare, comunque, la competenza anche nei riguardi della Gestione Immobili e Servizi S.r.l. sotto tutti i possibili fori eventualmente concorrenti;

ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare, e tanto va ribadito in questa sede, che il foro convenzionale, anche se pattuito come esclusivo, è derogabile per connessione oggettiva ai sensi dell’art. 33 c.p.c., sicchè la parte che eccepisce l’incompetenza del giudice adito, in virtù della convenzione che attribuisce la competenza esclusiva ad altro giudice, ha l’onere di eccepirne l’incompetenza anche in base ai criteri degli artt. 18 e 19 c.p.c., in quanto richiamati dall’art. 33 c.p.c. ai fini della modificazione della competenza per ragione di connessione (Cass., ord., 5/11/2012 n. 18967; Cass., ord., 10/10/2016, n. 20310; Cass. 21/12/2018, n. 33150);

dalla lettura della comparsa di costituzione, cui questa Corte ha accesso in questa sede, emerge, invece, che la convenuta, attuale resistente, si limitò a contestare la competenza solo invocando la clausola convenzionale;

ritenuto che:

alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso sia fondato e debba, pertanto, essere dichiarata la competenza del Tribunale di Siracusa, dinanzi al quale la causa va riassunta nei termini di legge;

le spese del presente procedimento segano la soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo; non avendo le parti intimate causato la pronuncia impugnate e non avendo ad essa aderito in questa sede;

stante l’accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa; condanna la resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 13 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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