Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14162 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26019-2018 proposto da:

R.C., DE N.C., L.A., ricorrenti che non hanno depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrenti non costituiti –

contro

ROMEO SPV S.R.L., e per essa quale mandataria la DOBANK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI, 74 SC. B, presso lo studio dell’avvocato PISELLI FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1745/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.

RILEVATO

Che:

L.A., in proprio e quale procuratore speciale di De N.C. e R.C., ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 23 luglio 2018, avverso la sentenza 18 aprile 2018 della Corte d’appello di Napoli;

che ha resistito con controricorso la Romeo SPV s.r.l. e per essa, quale mandataria, la DoBank s.p.a., eccependo preliminarmente la tardività del ricorso;

che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e la parte controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che il ricorso è improcedibile, perchè, come risulta dalla certificazione della cancelleria di questa Corte, non è stato depositato dalle parti ricorrenti;

che l’iscrizione a ruolo, infatti, è stata effettuata dalla parte più diligente, con certificato negativo;

che il mancato rispetto dell’onere di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, comporta l’improcedibilità del ricorso;

che a tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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