LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. CASADFONTE AnnaMaria – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 22312 – 2018 R.G. proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE – c.f. ***** – in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente –
contro
S.A. – c.f. *****;
– intimata-
avverso l’ordinanza del Tribunale di Forlì dei 28/30.1.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi;
dato atto che, nella fattispecie, si versa in tema di revoca del patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimento penale per il reato p. e p. dall’art. 572 c.p., definito con sentenza n. 140/2015 del g.u.p. di Forlì (cfr. ricorso, pag.2).
FATTO E DIRITTO
ritenuto quindi che soccorre l’insegnamento di questa Corte secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la materia dell’opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. (ordinanza interlocutoria) 24.3.2011, n. 6840; Cass. (ordinanza interlocutoria) 23.2.2011, n. 4407).
P.Q.M.
dispone trasmettersi il presente procedimento all’attenzione del Primo Presidente perchè ne valuti l’assegnazione alle sezioni penali di questa Corte.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto disposto d’ufficio e imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020