Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14176 del 08/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35276-2018 proposto da:

D.T.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Mazzini 6, presso lo studio dell’avvocato Lupis Stefano, rappresentato e difeso dall’avvocato Conti Domenico;

– ricorrente –

contro

B.C.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via A.

Baiamonti, 10, presso lo studio dell’avvocato Semproni Luca, rappresentata e difesa dall’avvocato Sonnini Michele;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1841/2018 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 03/10/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Casadonte Annamaria.

RILEVATO

Che:

– B.C.E. ha proposto opposizione a d.i. per il pagamento di opere appaltate, notificatole dall’appaltatore D.T.L.;

– l’adito Tribunale di Vasto accoglieva in parte l’opposizione riducendo, all’esito di ctu, l’importo dovuto;

– l’opposto D.T. ha proposto appello avverso la decisione di prime cure, contestando le risultanze della ctu e la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il gravame;

– la cassazione è chiesta dal D.T. sulla base di tre motivi.

CONSIDERATO

Che:

– non sussiste evidenza decisoria sul primo motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità della ctu espletata in secondo grado per violazione degli artt. 198 c.p.c. e per violazione del principio del contraddittorio in relazione all’utilizzazione da parte del ctu di documenti asseritamente non ritualmente acquisiti nel corso del processo;

– il Collegio dispone, pertanto, la rimessione alla pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rimette alla pubblica udienza.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile -2, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472