Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14224 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2577-2019 proposto da:

PRALEO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO PACE, MATTIA SARTORI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2631/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata i107/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Praleo s.r.l. ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in parziale accoglimento dell’appello della società anzidetto ha parzialmente annullato l’avviso di pagamento relativo a TARSU per l’anno 2012, riducendo la superficie tassabile in relazione agli elementi forniti dalla contribuente, asseverati dallo stesso Comune in relazione a diversa annualità.

Il Comune di Milano non si è costituito.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque l’omessa pronunzia sulla censura, esposta in appello, in ordine all’insussistenza dei presupposti per assoggettare a Tari l’autorimessa oggetto dell’avviso di pagamento.

La censura è fondata.

La CTR ha in effetti frazionato l’esame dell’impugnazione, accogliendo la censura relativa alla superficie assoggettabile a tributo, senza tuttavia esaminare in alcun modo, anche solo implicitamente, le censura concernente la non tassabilità dei locali perchè inutilizzati ed improduttivi di rifiuti, nè ha motivato sul mancato raggiungimento della relativa prova. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso merita di essere accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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