Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14228 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2987-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1973/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI della PUGLIA, depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione

RILEVATO

che:

a) L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.L.D., impugnando la sentenza della CTR Puglia indicata in epigrafe con la quale, ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronunzia di primo grado che aveva annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni a carico del D.L., ragione commercialista, per l’omesso o tardivo invio di dichiarazioni fiscali;

b) la parte intimata non si è costituita con controricorso;

c) il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

CONSIDERATO

che:

a) il ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, è manifestamente inammissibile, poichè è consolidata nella giurisprudenza di questa Corte la massima in forza della quale l’omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte degli intermediari o di chi presta assistenza fiscale consente all’ufficio di sanzionare le relative condotte riconoscendo tuttavia l’applicazione del cumulo giuridico ammesso dalla menzionata disposizione – cfr., ex plurimis, Cass., n. 24649/2017 e Cass., 9 febbraio 2016 n. 2597;

b) il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., non occorrendo provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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