Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.14238 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27474/2017 proposto da:

M.E., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SANDRO RONDONI;

– ricorrente –

contro

FOODITALIA S.R.L., in persona del Presidente del c.d.a. e legale rappresentante già TDA JV SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI SPA, C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1729/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.G. evocava in giudizio, davanti al Tribunale di Arezzo, M.E. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi presso la stazione di servizio Agip, gestita dal convenuto, in quanto una lastra di ghiaccio aveva provocato lo slittamento e la caduta del ciclomotore condotto dall’attrice. Si costituiva il convenuto sostenendo che la causa dell’incidente doveva essere imputata alla condotta di guida dell’attrice. Chiedeva e otteneva di chiamare in causa il gestore del ristorante McDonald’s, TDA 3V srl (oggi FoodItalia srl) che aveva in comune con il distributore il piazzale ove era avvenuta la caduta, nonchè la propria compagnia di assicurazione, Helvetia Italia S.p.A. Quest’ultima rimaneva contumace, mentre si costituiva il gestore del ristorante contestando ogni addebito.

2. Con sentenza del 7 febbraio 2013 il Tribunale di Arezzo, in accoglimento della domanda, condannava M. al risarcimento dei danni e alle spese di lite, respingendo la domanda di garanzia da quest’ultimo proposta nei confronti dell’assicuratore, rilevando che la conducente del ciclomotore era caduta al suolo a causa di una lastra di ghiaccio presente nell’area del distributore gestito da M., mentre quella di pertinenza del gestore del ristorante prevedeva un accesso differente, estraneo al luogo di verificazione dell’evento. Infine, rilevava l’assenza di prova dell’esistenza di una garanzia assicurativa a carico della compagnia.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello M.E., censurando la valutazione della condotta tenuta dalla danneggiata, le risultanze probatorie relative all’onere di manutenzione del piazzale e l’esclusione della copertura assicurativa. Si costituivano il gestore del ristorante e la danneggiata, chiedendo la conferma della decisione. L’assicuratore restava contumace.

4. M.E. deferiva, nei confronti del legale rappresentante della compagnia, giuramento decisorio sulla circostanza inerente la copertura assicurativa per la responsabilità civile. La Corte d’Appello ammetteva il giuramento, che non veniva reso dal legale rappresentante della compagnia.

5. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 21 luglio 2017, accoglieva il terzo motivo di censura relativo alla sussistenza della copertura assicurativa ritenendo provato il capitolo oggetto del giuramento. Conseguentemente, condannava l’assicuratore a tenere indenne M. delle conseguenze economiche della condanna e di ogni somma che lo stesso era tenuto a versare in favore della parte danneggiata, confermando per il resto la decisione.

6. Quanto alle spese, poneva a carico di M. quelle sostenute da C.G. e TDA 3V, quali parti vittoriose, ordinando alla compagnia Helvetia di manlevare M., ponendo a carico della predetta compagnia le spese di lite di entrambi gradi di giudizio sostenute da M. nei confronti della sola C. e non anche del terzo chiamato, FoodItalia s.r.l.. In sostanza, l’assicuratore Helvetia non coprirebbe le spese sostenute dal terzo per il primo e secondo grado di giudizio e poste a carico dell’assicurato M..

7. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione M.E. affidandosi ad un unico motivo. Resisteva in giudizio con controricorso FoodItalia Srl (già TDA 3V).

8. Con ordinanza interlocutoria resa all’udienza dell’11 novembre 2018 la Sesta Sezione di questa Corte, in ragione della particolare rilevanza e della novità delle questioni di diritto coinvolte, disponeva la trattazione della causa in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si deduce la violazione l’art. 1917 c.c., comma 3, in relazione all’art. 91 c.p.c. e l’omessa e contraddittoria motivazione in ordine al carico delle spese di lite. La decisione sarebbe errata nella parte in cui pone a carico di M. le spese sostenute dalla chiamata in causa TDA 3V Srl per entrambi i gradi di giudizio, non ponendole a carico dell’assicuratore nei confronti del quale M. è stato riconosciuto totalmente vittorioso. La Corte territoriale affermava che la compagnia di assicurazioni era tenuta a “manlevare l’appellante delle somme statuite dal gravato provvedimento del Tribunale di Arezzo” provvedendo, però, a porre a carico dell’assicuratore solo le spese di lite dovute da M. alla C. e non anche quelle corrisposte da M. nei confronti della chiamata TDA 3V. L’assicuratore, al contrario, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, deve sopportare le spese di lite sofferte dall’assicurato per resistere alla domanda del danneggiato. La chiamata in causa del gestore del ristorante, che condivideva con Agip il possesso del piazzale, rispondeva a tale logica.

2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente lamenta la violazione di legge senza specificare le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe violato le disposizioni richiamate (art. 1917 c.c. e art. 91 c.p.c.). Sotto tale profilo la censura è generica perchè il nucleo centrale della doglianza si limita a rilevare di avere “cercato di contrastare la domanda attorea senza, peraltro, assumere posizioni temerarie, a fronte del totale disinteresse dell’assicuratore, rimasto contumace, ha cercato di far emergere nell’istruttoria circostanze di fatto che potevano giovare a lui e all’assicuratore stesso. La chiamata in causa di TDA 3V, che condivideva con Agip il possesso del piazzale ove si è verificato l’evento dannoso, rispondeva a tale logica”.

3. Al contrario, poichè il giudice di merito deve valutare l’interesse dell’assicurato e l’utilità della chiamata dell’assicuratore, sulla base di una valutazione ex ante, il ricorrente avrebbe dovuto specificare i dati fattuali che consentivano – secondo l’assunto del M. – di esprimere tale valutazione, al fine di provare che l’atto di chiamata in causa del terzo non travalicava le finalità proprie dell’art. 1917 c.c.. Tali finalità sono quelle di perseguire un risultato utile, sia per l’assicurato, che per l’assicuratore. Al contrario, il ricorrente ha omesso di precisare nell’atto introduttivo del giudizio le caratteristiche del piazzale, la localizzazione dell’accesso, se privato o aperto al pubblico e gli altri elementi di fatto rilevanti, limitandosi ad una generica affermazione di non avere assunto “posizioni temerarie”.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 4 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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