LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24096/2017 proposto da:
D.M.P., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato D.M.P. difensore di sè medesimo;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, ***** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, WIND TELECOMUNICAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 8050/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 6/8/2015 l’avvocato D.M.P. promosse opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione emessa all’esito di una procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Roma nella quale egli aveva fatto valere, in executivis, un credito pari ad Euro 278,13. L’opponente lamentò che il giudice dell’esecuzione gli aveva liquidato, ex art. 95 c.p.c., onorari per un importo inferiore ai minimi di legge effettivamente dovuti. In assenza di istanze cautelari il Giudice dell’esecuzione fissò i termini per il giudizio di merito che fu instaurato e svolto nel contraddittorio con Poste Italiane SpA. Il Tribunale di Roma, con sentenza 8050 del 20/4/2017, accolse parzialmente la domanda, revocò l’ordinanza di assegnazione, rilevando che la somma minima dovuta, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014, per una causa quale quella in esame di carattere “seriale”, era pari ad Euro 307,62, mentre ritenne infondato il profilo di doglianza attinente alla mancata specificazione delle singole voci dei compensi liquidati, in pretesa applicazione di una sentenza di questa Corte n. 3023 del 28/2/2012. In ragione del solo parziale accoglimento dell’opposizione, ravvisabile nell’ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta tanto allorchè quest’ultima sia articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, il Tribunale compensò integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza l’avvocato D. propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. Resiste Poste Italiane SpA con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso l’impugnante lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, a suo avviso violati dalla statuizione con la quale il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione delle spese di lite sulla base di un preteso solo parziale accoglimento della domanda. Ad avviso del ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel porre a base della decisione la reciproca soccombenza delle parti, configurabile anche nel caso di parziale accoglimento della domanda, perchè il richiamo al solo parziale accoglimento, contenuto nella motivazione, non trovava corrispondenza nell’esito del giudizio che era, invece, di pieno accoglimento della domanda, sì da destituire di ogni giustificazione la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite.
1.1 Il motivo è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che le censure sollevate dall’opponente erano entrambe fondate: la prima, per violazione dei minimi tariffari, la seconda per l’illegittima liquidazione omnicomprensiva delle spese.
Con specifico riguardo a quest’ultimo profilo, e cioè alla ritenuta legittimità della liquidazione omnicomprensiva operata dal giudice in sede di ordinanza di assegnazione – nella pacifica violazione dei minimi, che è ormai fuori discussione – è sufficiente evidenziare che la sentenza citata dal Tribunale (Cass., 6-3, n. 3023 del 28/2/2012), non statuisce affatto quanto pretende il decidente. Nella stessa invero questa Corte, dopo avere affermato che il regolamento delle spese di lite è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo e dovendo la condanna al relativo pagamento essere emessa, a carico del soccombente, ex art. 91 c.p.c., anche d’ufficio, e dopo avere specificato che nella fattispecie il giudice a quo si era limitato a distinguere per ognuno dei gradi di merito gli importi dovuti per esborsi vivi, per diritti e per onorari, ha esplicitato che non era ragionevolmente sostenibile che, in mancanza di notula, il giudice fosse onerato della indicazione specifica delle singole voci prese in considerazione, così sostanzialmente sostituendosi all’attività procuratoria della parte.
L’arresto citato dal Tribunale, quindi, non smentisce affatto, ma semmai avalla l’assunto, che una distinzione tra quanto liquidato per spese vive e quanto per onorari è pur sempre necessaria.
2. Conclusivamente il ricorso merita accoglimento e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna di Poste Italiane SpA a pagare, in favore dell’avvocato D., le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, condanna Poste Italiane SpA a pagare all’avvocato D. le spese del giudizio di appello, liquidate in Euro 400 (oltre Euro 100,00 per esborsi) e quelle del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020