LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25370/2018 proposto da:
V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 322, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO BUCCARELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MARTINGANO;
– ricorrente –
contro
S.V., S.R., S.G.A.A., L.A., L.S.N.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
PREMESSO che:
– l’ingegner V.L., incaricato della progettazione e direzione lavori da P.R. per la costruzione di un immobile sito in ***** nonchè della progettazione e direzione dei lavori sul fabbricato confinante di proprietà dell’avvocato Lo., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 400 del 2017 che, pronunciando in sede di rinvio da una precedente sentenza di questa Corte ha, tra le altre statuizioni, riconosciuto la sua responsabilità professionale nell’esecuzione dei lavori del fabbricato P., confermato la sentenza di primo grado e la condanna a pagare, in favore del committente, la somma di Euro 18.592,45, oltre interessi legali e rivalutazione ed in favore degli eredi P. la somma di Euro 18.592,45 oltre interessi e rivalutazione, condannato il ricorrente in solido con altri alle spese del giudizio sia della Corte d’Appello di Catanzaro, sia della Cassazione sia del giudizio di rinvio dinanzi la Corte d’Appello di Reggio Calabria;
– la causa è stata fissata per la decisione all’Adunanza Camerale odierna;
– il Collegio ha verificato che la sentenza impugnata è stata pronunciata da un collegio nel quale era parte un giudice ausiliario d’appello;
– questa Sezione Terza ha sollevato con due ordinanze interlocutorie, la n. 32032 e 32033 del 2019, la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 65,66,67 e 68, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in relazione al parametro dell’art. 106 Cost., comma 2 ed ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.
CONSIDERATO
che:
– appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla suddetta questione di legittimità costituzionale.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020