Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.14264 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 12856/2018 proposto da:

M.M.G.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI FERRAU’;

– ricorrente –

contro

BRODBECK SRL, EMCI DI F.C., IDROPLAST SRL IN LIQUIDAZIONE, P.M., D.B.F., S.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

PREMESSO che:

– M.M.G., coniuge di D.B.F., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 80/2018 che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di revocatoria ordinaria azionata dalla società Brodbeck srl e quella proposta da Em.Ci di F.C. e da Idroplast srl in liquidazione nei confronti degli atti di costituzione in fondo patrimoniale posti in essere dai signori D.B.F. e P.M., unici soci ed amministratori della società Termoidraulica snc;

– che al ricorso, basato su un unico motivo, resiste la società EM.CI con controricorso;

– la causa è stata fissata per la decisione all’Adunanza Camerale odierna;

– il Collegio ha verificato che la sentenza d’appello impugnata è stata pronunciata da un collegio nel quale era parte un giudice ausiliario d’appello;

– questa Sezione Terza ha sollevato con due ordinanze interlocutorie, la n. 32032 e 32033 del 2019, la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 65,66,67 e 68, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in relazione al parametro dell’art. 106 Cost., comma 2, ed ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23.

CONSIDERATO

che:

– appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla suddetta questione di legittimità costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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