Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14271 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12333-2016 proposto:

KRANNICH SOLAR GMBH & CO KG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1195/2015 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. D’ADRIA GIUSEPPE.

RILEVATO

che:

La società Krannich Gmbh KG proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Genova n. 1195;

che si costituiva con controricorso l‘Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli chiedendone il rigetto;

che sia il contribuente che l’Agenzia delle Dogane davano atto che la lite era stata definita con accordo stragiudiziale (che allegavano), che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione delle parti all’accordo per la definizione delle liti e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La. Corte dichiara estinto il giudizio p cessazione della materia del contendere, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 8 luglio 2020

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