Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14282 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacin – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23853/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Gentalia Trasporti Srl

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 282/31/11, depositata in data 22 settembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

CHE:

Gentalia Trasporti Srl impugnava l’avviso di rettifica emesso per l’anno 1997 ai fini Iva dall’Agenzia delle entrate per omessa fatturazione di operazioni imponibili e indebite detrazioni d’imposta in relazione ad operazioni inesistenti, deducendo di essersi avvalsa della definizione L. n. 289 del 2002, ex art. 15, con versamento delle somme previste per legge, ed eccependo, in ogni caso, il difetto di motivazione dell’avviso e l’illegittimità e infondatezza della pretesa.

La Commissione tributaria provinciale di Catania dichiarava la cessazione della materia del contendere ritenendo estinto il giudizio per effetto del condono. La sentenza, sul gravame proposto dall’Ufficio, era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con cinque motivi. Il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1. Il ricorso è inammissibile.

La notifica del ricorso al domiciliatario – definita con deposito del plico per “irreperibilità del destinatario” – è stata effettuata in realtà a soggetto diverso da quello effettivo perchè svolta nei confronti di ” I.M. ” anzichè di ” I.M. “, sicchè la stessa è, in effetti, mancata.

Pure la notifica operata direttamente alla parte – al di là della non idoneità a soddisfare, di per sè, i requisiti necessari per la regolare instaurazione del giudizio – non è parimenti andata a buon fine per essere il destinatario “trasferito”.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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