LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. TINARELLI FUOCHI Giusep – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. CASTORINA Maria Rosar – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23511/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
VA. FRA. Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Fimmanò e Simeone Russo, con domicilio eletto presso l’Avv. Ferruccio Auletta in Roma via della Balduina n. 120/5, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 356/1/13, depositata in data 17 giugno 2013, notificata in data 12 luglio 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.
RILEVATO
CHE:
VA. FRA. Srl impugnava l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2006 per Iva, Ires e Irap, con cui l’Agenzia delle entrate, ritenendo che i versamenti effettuati dai soci in conto di futuro aumento di capitale nel corso dell’esercizio costituissero, in realtà, maggiori ricavi non dichiarati, recuperava le imposte evase ed irrogava le conseguenti sanzioni.
Deduceva la contribuente che le somme provenivano da capitali smobilizzati a favore dei soci dalla messa in liquidazione di altra società.
L’impugnazione era accolta dalla CTP di Napoli. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente resiste con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 3 e 4, lamentando la mera apparenza della motivazione.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Va disattesa, preliminarmente, l’eccepita inammissibilità per carenza di specificità: l’Ufficio, infatti, ha dedotto – in termini univoci – che la motivazione resa dalla CTR è omissiva del fatto, della descrizione della pretesa dell’Ufficio, delle stesse domande delle parti, limitandosi a statuire in termini del tutto irrelati ed apodittici.
2.2. Orbene, la motivazione della CTR è del seguente tenore: “il gravame della Direzione Provinciale I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate, pur eccependo violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, nulla argomenta a riguardo, limitandosi a ribadire la tesi, invero immotivata, di una fondante mancata giustificante produzione documentale di parte Contribuente a sostegno delle asserite acquisizioni delle somme utilizzate per gli apporti di capitale, da parte dei soci, di Euro 136.750,00, oggetto del presente contenzioso, quale unico importo opposto, si ricorda, dell’intero accertamento, ammontante ad Euro 145.193,00. Orbene, stante la produzione in atti di tale documentazione e valutatone la validità del fondamento, questo collegio non può che ritenere ingiustificato il proposto gravame che va, pertanto, rigettato, in piena conferma dell’operato dei primi giudici”.
2.3. La CTR, dunque, ha inteso assolvere al suo obbligo di motivazione limitandosi ad enunciare – e senza neppure individuare gli elementi su cui poggiava la pretesa – che la tesi dell’Ufficio di “una fondante mancata giustificante produzione documentale di parte contribuente” era immotivata e che la contestazione del contribuente era fondata “stante la produzione in atti di tale documentazione e valutatone la validità del fondamento”.
Orbene, al di là della scarsa comprensibilità delle espressioni utilizzate, va sottolineato che la CTR omette ogni riferimento od indicazione sulla asserita documentazione, che viene invocata in termini assertivi ed apodittici.
Nella descritta situazione, invero, non si è in presenza di una cd. motivazione per relationem, cioè fondata sulla mera condivisione della rappresentazione contenuta in atti esterni alla sentenza, che risulti fatta propria con forza argomentativa dal giudice, perchè detto tipo di motivazione suppone o la riproduzione del contenuto degli atti esterni al fine di farlo valere come argomento a sostegno della decisione e, quindi, come motivazione, o almeno un rinvio agli atti esterni che, pur non riproducendo il contenuto oggetto di esso, si accompagni all’indicazione della ragione di diritto o fattuale che giustificherebbe il valore attribuito e, anzi, all’oggetto del rinvio, in modo da consentire di comprendere appunto il senso della condivisione, al fine di poterlo criticare.
Per contro, si è in presenza di un rinvio che prescinde non solo dalla riproduzione di ciò a cui si è inteso fare rinvio e far proprio come motivazione, ma anche della mancanza di qualsiasi indicazione della ragione giuridica o fattuale che, in quanto emergente dall’oggetto del rinvio, si è ritenuto di condividere.
La motivazione, dunque, risulta materialmente carente per tutti gli oggetti del rinvio sia come parte formale della sentenza, sia come parte sostanziale, perchè, anche ove fosse possibile motivare rinviando ad atti esterni (come per i precedenti giuridici, che possono richiamarsi, perchè essi fanno parte del “diritto” che è conosciuto o conoscibile da chiunque e, quindi, anche da chi legge la sentenza per percepirne la giustificazione), sarebbe impossibile identificare quella parte perchè il giudice non l’ha individuata (v. in termini Cass. n. 7402 del 23/03/2017).
2.4. Ne deriva che è impossibile comprendere perchè, sotto il profilo logico, l’appello dell’Agenzia (e, quindi, la pretesa fiscale) sarebbe infondato, sicchè la sentenza risulta sostanzialmente inesistente.
3. Il secondo motivo resta assorbito.
4. In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020