Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14290 del 08/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2474/2015 R.G., proposto da:

la “Steggi Ascensori S.r.l.”, con sede in Giugliano in Campania (NA), in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Amatucci, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gennaro Terracciano, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;

RICORRENTE

CONTRO

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

RESISTENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 12 giugno 2014 n. 5869/49/2014, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 febbraio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

CHE:

La “Steggi Ascensori S.r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 12 giugno 2014 n. 5869/49/2014, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno 2005, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 3 gennaio 2012 n. 2/35/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO

CHE:

Con istanza depositata il 30 ottobre 2018, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Su sollecitazione del collegio, l’istanza è stata notificata all’amministrazione finanziaria, che è rimasta intimata.

RITENUTO CHE:

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione), si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472