Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14326 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34641-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE CUCCHIARA;

– controricorrente –

contro

G.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1912/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Sicilia, con la sentenza indica in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di G.C. avverso la sentenza della CTP che aveva annullato la cartella di pagamento relativa a IRPEF per l’anno 2007. Secondo la CTR l’atto di appello privo di sottoscrizione dell’Agenzia notificato al contribuente determinava l’inammissibilità del gravame secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Riscossione Sicilia s.p.a., costituitasi con controricorso, ha aderito alla richiesta formulata dall’Agenzia. G.C. non si è costituito.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, risultando per tabulas che l’atto di appello depositato presso la segreteria della CTR – riprodotto ai fini dell’autosufficienza nel ricorso per cassazione – recava la sottoscrizione della parte.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte è ferma nel ritenere che ai fini dell’applicazione della sanzione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alle commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4, e art. 22, comma 2, l’omessa sottoscrizione dell’atto deve essere intesa in senso restrittivo, ossia come mancanza radicale del requisito imposto dalla legge, la quale non ricorre allorchè sia priva della firma solo la copia dell’atto, notificata all’ufficio finanziario, purchè l’originale del ricorso sia stato sottoscritto e depositato nella segreteria della commissione tributaria, mentre una copia priva di sottoscrizione sia stata dal contribuente, come nella specie, consegnata all’ufficio, quanto a quest’ultima rilevando solo la conformità all’originale – cfr. Cass., n. 10282/2013, Cass., n. 24461/2014, Cass., n. 12621/2017 -.

A tali principi, applicabili anche al giudizio di appello ed all’ipotesi di copia dell’atto di impugnazione non sottoscritto notificato alla parte malgrado il deposito in segreteria dell’originale sottoscritto, non si è uniformata la CTR, avendo tralasciato di considerare l’esistenza dell’atto di impugnazione sottoscritto nella Segreteria, idoneo a consentire alla parte di verificare la riconducibilità dell’atto alla parte che l’aveva notificato in copia priva di sottoscrizione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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