Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14367 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24386-2014 proposto da:

FRANCY CONFEZIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ANTONELLA TONDO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A, (già Equitalia Lecce S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO TORRICELLI;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3500/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 11/10/2013 R.G.N. 2086/2012.

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la società Francy Confezioni srI proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale notificata dal Equitalia Lecce s.p.a per l’importo di Euro 98.566,89, richiesto dall’INPS- SCCI spa a titolo di contributo di ingresso alla mobilità della L. n. 223 del 1991, ex art. 5, comma 5 e art. 9.

2. La Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione.

3. Per la cassazione della sentenza Francy Confezioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’INPS, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ed Equitalia sud s.p.a., già Equitalia Lecce s.p.a., hanno resistito con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

4. il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

5. Il deposito del ricorso di primo grado è avvenuto in data 15.1.2010, sicchè trova applicazione, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 1, la modifica introdotta dalla L. cit. art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni previsto dall’art. 327 c.p.c. (Cass. ord. n. 19969 del 2015, n. 17060 del 2012).

6. Tale termine era ormai decorso al momento della proposizione del ricorso, consegnato per la notifica in data 10.10.2014 e quindi ben oltre i sei mesi decorrenti dalla data di deposito della sentenza impugnata, pubblicata il 11.10.2013.

7. Nè nella specie potrebbe assumere rilievo la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, come ripetutamente affermato da questa Corte, l’esclusione delle controversie di lavoro dalla sospensione feriale dei termini processuali, a norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, trova applicazione anche con riferimento ai giudizi di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. ss.uu. n. 749 del 2007 n. 10452 del 2006, n. 820 del 2006, n. 20732 del 2004, n. 5015 del 2002).

8. A tanto consegue la declaratoria d’ inammissibilità del ricorso e la condanna di parte ricorrente alle spese del presente giudizio.

9. Ai sensi del D.P.R n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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