LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2212/2019 proposto da:
B.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Guido Ernesto Maria Savio;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1391/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 26/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2020 dal Cons. Dott. MARULLI Marco.
FATTI DI CAUSA
1. B.B., cittadino del Gambia, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame nei confronti del diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, avendo il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza procedere a svolgere un adeguato giudizio comparativo tra tutti gli elementi peculiari al caso in esame.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
3. Premesso invero che per stabile convincimento di questa Corte, ora enunciato anche a SS.UU. “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., Sez. I, 23/02/2018, n. 4455), nella specie la Corte d’Appello si è astenuta dal procedere ad una valutazione d’assieme degli elementi valutabili in questa guisa emersi nel corso del giudizio afferenti alla persona del ricorrente e alla sua attuale condizione nel nostro paese, in particolare omettendo di porli a raffronto con una circostanziata ricognizione della situazione interna del paese di provenienza.
3. L’impugnata sentenza va per questo cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Torino che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile il 24 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020