Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14415 del 08/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5302/2019 proposto da:

T.A. elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Luca Schera;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1379/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/1/2020 dal Cons. Dott. Marulli Marco.

FATTI DI CAUSA

1. T.A., cittadino senegalese, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado suoi confronti della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo della nullità della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione essendosi il decidente limitato a reiterare quanto già deciso dalla Commissione territoriale e senza procedere ad una valutazione approfondita della situazione interna del paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità, posto che, astenendosi dall’operare qualsiasi riferimento agli antefatti di causa in quanto prospetta, dopo l’indicazione delle parti e del provvedimento impugnato, unicamente il motivo di impugnazione esso non ottempera alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, con l’effetto che, essendo l’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, ancorchè effettuata in modo sintetico, funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte, la sua mancanza è appunto fonte della rilevata inammissibilità (Cass. Sez. II, 24/04/2018, n. 10072).

3. il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ sezione civile il 24 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2020

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