Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14486 del 09/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15733-2019 proposto da:

S.P., rappresentata e difesa dall’avvocato Bassi Claudio, domiciliata ex art. 366 c.p.c., comma 2, in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

B.D.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 13216/2017 del Tribunale di Genova, depositata il 05/04/2019;

lette le conclusioni scrittt del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Soldi Anna Maria che visto l’art. 380-ter c.p.c. chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio rigetti il presente regolamento.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. D’Arrigo Cosimo.

RITENUTO

S.P. conveniva innanzi al Tribunale di Genova B.D. giudice del Tribunale di Firenze, proponendo querela di falso nei confronti di due ordinanze da quest’ultima pronunciate nell’esercizio delle funzioni.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale, accogliendo l’eccezione della parte convenuta, si dichiarava territorialmente incompetente, ritenendo competente il Tribunale di Pistoia, individuato ai sensi dell’art. 18 c.p.c., nel presupposto che alla fattispecie in esame non potesse applicarsi l’art. 30-bis c.p.c..

La S. ha impugnato il provvedimento, proponendo regolamento necessario di competenza. La B. non ha svolto in questa sede attività difensiva.

CONSIDERATO

La S. sostiene che il Tribunale di Genova si sarebbe erroneamente dichiarato territorialmente incompetente, in quanto nelle cause di querela di falso la necessaria presenza del P.M., prevista dagli artt. 28 e 70 c.p.c., comporterebbe l’inderogabile competenza del foro individuato secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p..

Il ricorso è infondato.

Infatti, questa Corte ha già ripetutamente affermato il principio secondo cui la competenza a conoscere della querela di falso in via principale appartiene – inderogabilmente, stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio, di cui all’art. 18 c.p.c., del foro generale delle persone fisiche, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti giuridici della cui prova si tratta (Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005, Rv. 583935 – 01).

Pertanto, il giudice competente per territorio a conoscere della querela di falso proposta in via principale, in cui sia parte un magistrato, va individuato secondo i criteri ordinari, restando inapplicabile il foro speciale previsto dall’art. 30-bis c.p.c. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6851 del 07/05/2012, Rv. 622350 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 419 del 10/01/2019, Rv. 652509 – 01) Per tali ragioni, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pistoia.

Non si fa luogo alla liquidazione delle spese processuali, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Ricorrono, tuttavia, i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472