LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2580-2019 proposto da:
N.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO NATALE VINCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MARIANI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO, QUESTURA DI PALERMO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 987/2018 del GIUDICE DI PACE di PALERMO, depositata il 02/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Presidente Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
FATTI DI CAUSA
Il GdiP di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta da N.E. avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno in data 2.10.2018 dal Prefetto di Palermo, rilevando che lo straniero era sprovvisto di titolo di soggiorno, che non sussistevano cause d’inespellibilità, che il Prefetto aveva rilevato l’insussistenza dei requisiti per accedere alla protezione internazionale, irrilevante essendo che il ricorrente avesse presentato siffatta domanda, in data 8.10.2018, successiva alla notifica del decreto espulsivo.
N.E. propone ricorso con cui deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 7 e segg.. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, prevede e disciplina il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di protezione internazionale, che egli ha parimenti diritto di formulare. Ai sensi del citato D.Lgs., art. 3, le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, laddove l’ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti soltanto a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall’art. 26.
2. Come questa Corte ha già sottolineato (Cass. n. 19819 del 2018), chi ha proposto domanda di protezione internazionale è poi autorizzato – salve le ipotesi, qui non ricorrenti, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 7, comma 2 – a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fino alla decisione della commissione territoriale sulla domanda stessa, principio che non soffre eccezione quando, come nella specie, la stessa sia stata presentata dopo l’emissione di provvedimento di espulsione, ferma restando la possibilità, in concorso con gli altri presupposti, di disporre il trattenimento del richiedente. Il che comporta che, da un lato, sussiste il divieto di espulsione in presenza della rituale proposizione della domanda di protezione e, dall’altro, che non la Prefettura (come implicitamente ritenuto dal giudice di pace nel caso di specie) ma unicamente la commissione territoriale è legittimata a esaminare il merito della suddetta domanda (cfr. Cass. n. 11309 del 2019).
3. Il ricorso va dunque accolto e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa anche nel merito (ex art. 384 c.p.c.) con pronuncia di annullamento del decreto di espulsione.
4. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
PQM
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; condanna l’amministrazione alle spese processuali, che liquida in Euro 1.100,00 per la fase di merito ed in Euro 2.100,00 per quella di legittimità, somme entrambe comprensive dell’importo di Euro 100,00 a titolo di esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020