LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19874-2017 proposto da:
APICE SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA SARTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2962/2016 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE.
RILEVATO
che:
La società Apice srl proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale della Lombardia n. 2962 /16;
che si costituiva con controricorso la Agenzia Delle Entrate chiedendone il rigetto;
che successivamente il ricorrente deva atto che aveva pagato la somma indicata dall’Ente Impositore per la definizione della lite pertanto intendeva rinunciare al ricorso;
che pertanto va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
RITENUTO
che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite concordemente richiesta e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – i, Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020