Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14564 del 09/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27582-2213 proposto S.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA 8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE MILETO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 377/2012 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata 16/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 377/01/12, depositata il 16 ottobre 2012, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appello proposto da S.T. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ordinaria le imposte di registro ed ipocatastali liquidate con le agevolazioni previste per la prima casa di abitazione in relazione ad un contratto di compravendita registrato in data 22 aprile 2003;

– il giudice del gravame ha rilevato che, – così come accertato dall’amministrazione, – l’immobile compravenduto doveva ritenersi di lusso in quanto le misurazioni sulla superficie utile, – qual indicate nell’atto di gravame e nella perizia di parte, – risultavano in contrasto tra di loro e, così, per la loro imprecisione, inidonee “a contrastare efficacemente le risultanze della documentazione ufficiale fornita dagli atti catastali ed indicate dalla Ag. del Territorio in mq. 220 circa”;

2. – per la cassazione della sentenza ricorre S.T. sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo, in sintesi, che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello col quale essa esponente aveva, in via pregiudiziale, dedotto la “radicale non computabilità del piano sottotetto”, in quanto connotato da un’altezza media di metri 1,90 e, così, “sprovvisto dell’altezza utile a consentirne l’abitabilità”;

– col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che la gravata sentenza aveva definito “abitabile” il sottotetto “senza opporre neppure una parola” alla prospettazione di essa esponente (suffragata dalla perizia di parte) quanto all’altezza media dello stesso sottotetto che, in quanto tale, non risultava abitabile;

– il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, reca anch’esso denuncia di vizio di motivazione (insufficiente e contraddittoria) su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo la ricorrente che la rilevata imprecisione delle misurazioni di parte: a) – riguardava, – piuttosto che distinti mezzi di prova, – le deduzioni di parte (qual esposte nel motivo di gravame) e una perizia di parte, alla quale ultima quelle deduzioni avrebbero dovuto correlarsi, sia pur in presenza di “materiali refusi”; b) – non involgeva, quindi, i contenuti di detta perizia di parte che avrebbe potuto ritenersi inattendibile per “vizi endogeni” (ovvero perchè resistita da altre fonti di prova), non anche per la rilevata contraddittorietà con le (mere) allegazioni di parte; c) – menava, ad ogni modo, al riscontro di una superficie utile complessiva non superiore a mq. 200 (del tutto irrilevante, allora, che lo scarto risultasse di “un paio di metri inferiore ai mq. 200”); d) – doveva confrontarsi con “le misurazioni ancor più imprecise dell’Agenzia del Territorio”, misurazioni, queste, “effettuate non in loco, ma a partire dalle piantine catastali le quali… di per se stesse non riportavano alcuna misura”;

2. – in via preliminare va, però, rilevato che la ricorrente ha depositato memorie, con documentazione allegata, con le quali ha dato conto della (tempestiva) presentazione dell’istanza di definizione agevolata, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016, della comunicazione dell’importo definibile (art. 6, comma 3) e dei versamenti delle cinque rate in detta comunicazione indicate; e, in relazione a tanto, ha chiesto darsi atto della definizione agevolata della lite contestata, con rinuncia al ricorso;

– la documentazione prodotta dà, quindi, conto del soddisfacimento delle condizioni poste dal citato D.L. n. 193 del 2016, art. 6, in ordine tanto alla presentazione della richiesta di definizione agevolata quanto all’integrale rispetto dei conseguenti obblighi di adempimento;

– la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

3. – le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, cit.);

– alcun ulteriore versamento del contributo unificato va disposto (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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