Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.14567 del 09/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 219212013 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Fronticelli Baldelli presso il cui studio in Roma, in via Cavalier D’Arpino n. 8, è elettivamente domiciliata

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 9/4/13 pronunciata il 18.10.2012 e depositata l’8.2.2013;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 febbraio 2020 dal Consigliere Dott. Saieva Giuseppe;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

Udito il difensore della ricorrente avv. Anna Patania in sostituzione dell’avv. Enrico Fronticelli Baldelli che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

RILEVATO

CHE:

1. Con ricorso in data 19.6.2009 B.P. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro un’iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia E.Tr. s.p.a. (ora Equitalia Sud s.p.a.) su vari immobili di sua proprietà in relazione a numerose cartelle esattoriali emesse a vario titolo, per complessivi Euro 126.664,74, deducendo la nullità della notifica delle cartelle anzidette per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

2. La Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso del contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 9/4/13 pronunciata il 18.10.2012 e depositata l’8.2.2013, respingeva l’appello proposto da Equitalia, ritenendo nulla l’iscrizione di ipoteca eseguita ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 senza avere preventivamente proceduto alla notifica dell’avviso di intimazione previsto dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nonostante fosse già decorso oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento presupposta.

3. Avverso tale decisione Equitalia Sud S.p.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente non ha opposto alcuna difesa.

4. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26” lamentando che in relazione alle notifiche delle cartelle esattoriali sottese alla impugnata iscrizione ipotecaria, la C.T.R. aveva ritenuto di aderire alle valutazioni di carenza di correttezza del procedimento di notifica svolte dalla C.T.P. di Catanzaro, malgrado fossero depositate agli atti in copia le ricevute di notifica delle cartelle esattoriali, eseguite tutte con esito positivo per il tramite del servizio postale.

5. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50 e 77 “, lamentando che la C.T.R. nella sentenza impugnata aveva erroneamente dichiarato la nullità dell’iscrizione di ipoteca effettuata dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, senza alcuna preventiva intimazione di pagamento.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con istanza depositata in cancelleria il 5 febbraio 2020 Equitalia ha chiesto la concessione di un nuovo termine per la notifica del ricorso non avendo mai ricevuto l’avviso di ricezione relativo alla notificazione del ricorso al contribuente intimato, nè il duplicato di tale avviso richiesto alle Poste Italiane.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. In caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c..

4. Invero, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, senza tuttavia superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016; conf. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19059 del 31/07/2017).

5. Nel caso di specie la società ricorrente ha richiesto all’amministrazione postale il duplicato dell’avviso solo in data 24 gennaio 2020, omettendo di riattivare con immediatezza il processo notificatorio, mentre il proprio difensore, presente in udienza, non ha avanzato alcuna richiesta di rimessione in termini per il deposito dell’avviso non ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008; conf. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 18361 del 12/07/2018). Duplicato che come si evince dagli atti invero ha richiesto solo in data 24 gennaio 2020.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte. Sussistono viceversa i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 9 luglio 2020

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