Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14626 del 09/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29714-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B10 CONFEZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 125/01/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione di spese di sponsorizzazione sostenute a favore di alcune società sportive dilettantistiche;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della parte contribuente citando la giurisprudenza in tema di spese per la sponsorizzazione di società dilettantistiche e ritenendo sussistere tutti i requisiti richiesti da tale giurisprudenza per la detraibilità di tali spese;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, e art. 108, comma 2, ritenendo che debba essere ripensato l’orientamento giurisprudenziale citato dalla CTR laddove, in presenza di determinati requisiti, pone una presunzione assoluta di inerenza quanto alle spese di sponsorizzazione compiute;

considerato che secondo questa Corte:

in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. n. 5720 del 2016; Cass. n. 14232 del 2017; Cass. 11797 del 2019);

ritenuto che tale norma agevolativa ha introdotto una “presunzione legale assoluta” circa la natura pubblicitaria e non di rappresentanza di dette spese di sponsorizzazione ponendo precise condizioni per la sua applicabilità e che la CTR si è attenuta ai suddetti principi in quanto la motivazione della sentenza dà conto della sussistenza di tutti i suddetti presupposti;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che nulla va statuito in merito alle spese non essendosi la parte contribuente costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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