LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20548-2014 proposto da:
R.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’
TARTAGLIA 5, presso lo studio dell’avvocato SANDRA AROMOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO SPOTORNO;
– ricorrente –
contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/02/2014, R.G.N. 810/2013.
RILEVATO
che con sentenza del 10 febbraio 2014, la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Genova e rigettava l’opposizione proposta da R.T. nei confronti dell’INPS in proprio e quale mandatario ex lege della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS – SCCI S.p.A., avverso la cartella di pagamento emessa dall’agente di riscossione per contributi omessi quale socia di società in nome collettivo per gli anni dal *****;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto inammissibile in quanto nuova l’eccezione sollevata D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 3, non adeguatamente censurata la pronunzia di prime cure di rigetto dell’eccezione di prescrizione, non provata l’asserita insussistenza delle eccedenze di reddito oggetto dell’accertamento induttivo dell’Agenzia delle Entrate posto a base della pretesa dell’INPS;
che per la cassazione di tale decisione ricorreva la R., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resisteva, con controricorso, l’INPS;
che, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione del ricorso, la R. ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, motivandola in relazione all’adesione della stessa Società alla procedura di definizione agevolata con riguardo alla cartella impugnata ed al pagamento integrale del debito rateizzato, rinuncia di cui il Collegio ha dato atto nell’odierna adunanza, determinandosi per l’estinzione del giudizio e per il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, dovendosi ritenere, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 11540/2019), che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020