Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14677 del 09/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5898/2019 proposto da:

S.A.S., elettivamente domiciliato in Roma via Vigliena, 10 presso lo studio dell’avvocato Alessandro Malara che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Ilaria Di Punzio;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno:

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il giorno 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2020 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il giorno 8 gennaio 2019, respinge il ricorso proposto da S.A.S., cittadino del *****, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. il Tribunale, per quel che qui interessa, precisa che:

a) il ricorrente ha riferito di essere stato costretto all’espatrio per l’ostilità manifestata nei propri confronti dai fratelli della sua fidanzata contrari all’unione tra i due, tuttavia – stando alla ricostruzione dell’interessato – per vedere cessare ogni minaccia sarebbe stato sufficiente interrompere la relazione, come del resto è avvenuto per effetto della emigrazione;

b) si deve convenire con la valutazione della Commissione territoriale sulla fragilità del racconto privo di sufficiente chiarezza e di coerenza interna;

c) comunque, il racconto riguarda una vicenda privata senza che sia stato riferito dell’impossibilità di rivolgersi alle autorità, ne derivano seri dubbi sulla complessiva credibilità della narrazione in ordine ai motivi posti a fondamento dell’emigrazione;

d) non sussistono quindi i presupposti per la concessione dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria di cui nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (l’esposizione dello straniero al rischio di morte, tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante);

d) con riferimento all’ipotesi di cui al medesimo art. 14, lett. c va rilevato che dalle notizie raccolte da fonti internazionali affidabili aggiornate risulta che i ***** non è uno Stato colpito da violenza endemica, come previsto dalla norma suindicata;

e) neppure può essere accordata la protezione umanitaria perchè non sono state allegate o documentate dal ricorrente particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali, di salute o familiari idonee allo scopo;

f) infine, in ordine alla domanda di asilo ex art. 10 Cost. si deve convenire con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, sicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3.

3. il ricorso di S.A.S. domanda la cassazione del suddetto decreto per due motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1. il ricorso è articolato in due motivi;

1.1. con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria, rilevandosi che il racconto del richiedente era circostanziato e che, in considerazione della situazione del Paese di origine, si deve ritenere che l’interessato abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per articolare la domanda;

1.2. con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il Tribunale omesso la valutazione comparativa richiesta da Cass. n. 4455 del 2018 e altre conformi, al fine della concessione della protezione umanitaria, trascurando altresì la situazione di salute psichica del ricorrente;

3. l’esame dei motivi di censura porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

4. entrambi i motivi sono inammissibili perchè nella loro genericità non risultano riferiti ad individuate statuizioni del decreto impugnato, in contrasto con il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione;

4.1. deve essere ricordato che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, il ricorrente pertanto ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nel provvedimento impugnato, in quanto il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) – pur se articolato in motivi – si risolva in una generica critica al provvedimento impugnato nella quale sia impossibile l’individuazione delle diverse contestazioni mosse a parti ben identificabili del giudizio espresso nel provvedimento stesso, in quanto in tal caso risulta del tutto carente la specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione (vedi, tra le tante: Cass. 22 gennaio 2018, n. 1479; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 18 maggio 2005, n. 10420);

4.2. infatti, il ricorso per cassazione, da un lato, richiede, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 17 luglio 2007, n. 15452);

4.3. in particolare, quando nel ricorso per cassazione è denunziata la violazione e/ la falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nel provvedimento impugnato debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla specifica vicenda sub judice; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 5 marzo 2007, n. 5076);

4.4. nella specie, le argomentazioni svolte in entrambi i motivi di ricorso risultano del tutto generiche e prive di puntuali riferimenti al decreto impugnato, pertanto, in applicazione dei su richiamati principi, il ricorso va dichiarato inammissibile, tanto più simili argomentazioni risultano del tutto inidonee ad impugnare le rationes decidendi poste a base del decreto impugnato, le quali sono pertanto divenute definitive, sicchè in nessun caso se ne può più produrre l’annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706);

Conclusioni.

5. in sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

6. nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede;

7. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, quanto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ivi previsto, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 19 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472