LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
J.M., rappr. e dif. dall’avv. Marco Lanzilao, marcolanzilao.ordineavvocatiroma.org, elett. dom. presso lo studio dello stesso in Roma, viale Angelico n. 38, come da procura spillata in calce all’atto;
– ricorrente –
Contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza App. Roma 14.12.2018, n. 8008/2018, in R.G. 1340/2017;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro alla camera di consiglio del 19.2.2020.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. J.M. impugna la sentenza App. Roma 14.12.2018, n. 8008/2018, in R.G. 1340/2017 che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza Trib. Roma 31.1.2017 reiettiva del ricorso avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale, la quale aveva escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e altresì quella umanitaria con concessione del permesso di soggiorno;
2. la corte ha così: a) escluso che, anche in ragione della non credibilità e contraddittorietà del narrato, risultassero persecuzioni, nonchè pericoli di danno grave prospettabili per il rientro del richiedente; b) osservato che il richiedente non aveva meglio specificato una individualizzazione dell’azione repressiva istituzionale nei suoi confronti, anzi agli atti risultando che i motivi di fuga erano collegati a generici suggerimenti di terzi; c) negato il diritto alla protezione umanitaria, per insufficiente prova della vulnerabilità fisica e psicologica;
3. il ricorso descrive quattro motivi di censura.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo si contesta l’omesso esame delle condizioni di pericolosità e violenza generalizzata in *****; con il secondo motivo la critica è rivolta all’errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente per la valutazione delle sue condizioni personali e l’omessa audizione, negata dalla corte, contravvenendo i giudici nella sentenza al dovere di esaminare d’ufficio il timore espresso rispetto al sistema Paese; con il terzo motivo si avversa la mancata concessione della protezione sussidiaria, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di provenienza, stante l’insicurezza individuale in *****; con il quarto motivo si contesta, anche come vizio di motivazione, la mancata valutazione della condizione di persecuzione e pericolo in *****, oltre che la ridotta aspettativa di vita e così l’errato diniego dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, in violazione dell’art. 10 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 19;
2. il secondo motivo, da scrutinare con priorità logica, è fondato, conseguendone l’assorbimento dei restanti; la preliminare valutazione sulla non credibilità del richiedente pone in evidenza, quale elemento di contraddittorietà, una circostanza – l’induzione alla fuga proveniente da un terzo – che non esprime alcuna valenza oppositiva, da un punto di vista comportamentale, rispetto alla professata attività di interessamento alla politica e al conseguente timore di azione repressiva; si tratta invero di elementi specifici parte del medesimo contesto e non contraddittori, non almeno per la valenza di decisività ad essi conferita nel passaggio argomentativo che li assume ad unica ragione di sostegno al giudizio di non credibilità; nè una motivazione meno apodittica può rinvenirsi nell’aver la corte enfatizzato la mancanza di specifica ritorsione già subita dalle istituzione governative, in quanto è proprio lo stesso timore di tale azione repressiva, di là da venire e potenziale, ad aver fondato, nella prospettazione del richiedente, le ragioni di espatrio;
3. La motivazione è dunque, complessivamente, apparente, secondo l’indirizzo, pur selettivo, di questa Corte e già espresso con chiarezza a partire dal precedente di Cass. s.u. 8053/2014 a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (così anche Cass. 21257/2014, 23828/2015, 23940/2017, 22598/2018); invero Cass. s.u. 22232/2016 ha precisato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”;
il ricorso va dunque accolto, quanto al secondo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
P.Q.M.
– la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020