LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1992/2019 proposto da:
F.U., elettivamente domiciliato in Isernia (IS) in via XXIV maggio n. 33, presso lo studio dell’avv. Paolo Sassi, che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso.
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 23/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/02/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso proposto da F.U. cittadino del *****, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale sia come rifugiato che nella forma della protezione sussidiaria che di quella umanitaria. Il ricorrente ha riferito di aver partecipato con altri ragazzi sunniti e con un suo amico che era nipote dell’iman sciita ad una manifestazione politica, vietata dalla polizia, contro il governo. A seguito di scontri avvenuti nel corso della manifestazione erano morte diverse persone, tra cui l’amico sciita nipote dell’iman del villaggio. Pertanto, era stato denunciato dall’iman per l’uccisione del nipote e riferiva di aver lasciato il paese per sfuggire alla polizia e per il timore di essere ucciso dall’iman. A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha messo in luce l’inattendibilità della narrazione e la assai scarsa credibilità del richiedente (v. p. 4 del decreto).
Neppure la protezione sussidiaria è stata riconosciuta, non sussistendo nessun grave pericolo qualora il richiedente dovesse rientrare nel proprio paese, nella zona di provenienza. Inoltre, il tribunale non ha rilevato situazioni di vulnerabilità meritevoli della protezione umanitaria.
Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il Collegio dà atto che la motivazione della presente decisione è adottata in forma semplificata.
Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b) e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria con riferimento alla situazione esistente in Pakistan sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e per vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla mancata valutazione della situazione esistente in Pakistan sulla base della documentazione allegata e dell’omessa attività istruttoria. Motivazione apparente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2 e art. 136, comma 2 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a), perchè erroneamente” il tribunale aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello stato per la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.
Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del rigetto della richiesta di riconoscimento sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, fondato su un giudizio di non credibilità del richiedente asilo (per come già indicato alla p. 4 del decreto), e, inoltre, contiene critiche di puro merito rivolte agli accertamenti di fatto operati dalla Corte d’appello, che sono basati su fonti informative autorevoli.
Il secondo motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale, che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Il terzo motivo è inammissibile perchè la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza o comunque con il provvedimento che definisce il giudizio, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del D.P.R. citato (Cass. 29228/2017, 3028/2018, in fattispecie relative a revoca disposta con la sentenza di appello).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020