Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14826 del 10/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5969/2019 proposto da:

E.O.H., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Carotta, giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso il decreto 25/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 3/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2020 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

FATTI DI CAUSA

1. E.O.H., cittadino *****, ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto che ha dichiarato inammissibile perchè tardivo il gravame da lui proposto nei confronti del rigetto da parte della Commissione territoriale delle istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di” atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso è affetto da pregiudiziale inammissibilità

Posto invero che a mente dell’art. 365 c.p.c. il ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori munito di procura speciale, nella specie consta che il ricorso è privo di procura non rinvenendosi il relativo atto tra quelli presenti nel fascicolo processuale, ancorchè nell’epigrafe del ricorso si dichiari che la procura è allegata al medesimo.

Ne discende perciò, come detto, l’inammissibilità del ricorso.

3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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