Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.14841 del 10/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6753/2019 proposto da:

J.T., rappresentato e difeso dall’Avv. Clementina Di Rosa, elettivamente domiciliati presso in Napoli, via G. Porzio, centro Direzionale, isola F12, int. 23/24 per mezzo di procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo difensore.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di BARI n. cronol. 1953/2019 del 19 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/07/2020 dal consigliere Lunella Caradonna.

FATTI DI CAUSA

1. J.T., nato in *****, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale competente del 20 agosto 2018, che aveva rigettato la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e le domande di protezione sussidiaria e umanitaria.

2. Il richiedente ha dichiarato di avere lasciato il paese nel marzo 2016 perchè il padre era un alcolista che picchiava lui e la madre; che ha dovuto subire molte violenze psico-fisiche e tra queste il ballo delle scimmie; che era andato via di casa e si era rifugiato a casa di amici e che la madre gli aveva detto che il padre stava organizzando qualcosa di brutto in suo danno; di non avere chiesto aiuto alle autorità perchè era inutile.

3. Il Tribunale ha rigettato il ricorso e ha affermato che dal narrato emergeva un conflitto privatistico e che non sussisteva una vessazione o repressione violenta; che non sussistevano ipotesi di danno grave e non si ravvisava nel Paese di provenienza la presenza di un conflitto armato interno da cui potesse conseguire violenza indiscriminata tale da comportare una minaccia individualizzata a danno del ricorrente; che non sussistevano, infine, profili di vulnerabilità, nè si poteva dire attuato un percorso di integrazione socio-economica riscontrato con la documentazione depositata e, in particolare, che il contratto prodotto aveva una durata assai esigua e comunque era scaduto.

4. J.T. ricorre in cassazione con un unico motivo.

5. L’Amministrazione intimata ha presentato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo J.T. lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 7 nonchè difetto di motivazione, in ordine alla mancata valutazione delle condotte subite dal ricorrente quali atti di persecuzione basati sul genere, essendo stato vittima di violenze domestiche da minorenne del padre.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Nel caso concreto, come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, il Tribunale ha ritenuto che, proprio alla stregua del racconto del richiedente, non sussistevano i presupposti della protezione D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 poichè non erano state dedotte situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile e ha, altresì, affermato che il ricorrente aveva ammesso di non essersi mai rivolto alla polizia o al capo villaggio per chiedere protezione, sicchè non era da escludere che le stesse autorità gli avrebbero fornito adeguata tutela.

Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che il racconto del ricorrente era inattendibile e generico, evidenziando specificamente i profili di non credibilità a pag. 2 del provvedimento impugnato, e che il ricorrente non aveva sporto alcuna denuncia alle autorità locali.

1.3 La decisione censurata ha, quindi, valutato, seppure in modo sintetico, ma non apodittico, le dichiarazioni rese dal ricorrente, ritenendo che le stesse fossero inattendibili e che fossero assenti, nella specie, atti di persecuzione.

Orbene se è vero che sono da intendersi atti di persecuzione quelli specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l’infanzia e gli atti di violenza fisica o psichica, è altrettanto vero che, ai fini del riconoscimento della tutela richiesta, sono necessari altri elementi.

Al riguardo, è lo stesso legislatore che depone per un’ulteriore e necessaria connotazione, quando afferma che gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali e tali da dare origine al fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate (artt. 1, lett. a e 15, paragrafo 2, della CEDU; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 2, lett. e)).

Rileva, pure, circostanza questa espressamente esclusa dallo stesso richiedente, come rilevato dal Tribunale, l’impossibilità e/o la non volontà di avvalersi della protezione dello stato di cittadinanza e/o di residenza.

Il motivo, sotto lo specifico profilo esaminato, è quindi infondato perchè la motivazione esiste ed è basata su risultanze di causa specificamente richiamate e valutate dal Tribunale e quindi sorretta da un contenuto non inferiore al “minimo costituzionale”, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, così da sottrarsi al sindacato di legittimità della stessa e alla conseguente valutazione di “anomalia motivazionale” delineata, per quanto detto, come violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

1.4 Anche in tema di cooperazione istruttoria, il Tribunale ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte secondo cui, in tema di protezione internazionale dello straniero, in virtù degli artt. 3 e 60 della Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, anche gli atti di violenza domestica sono riconducibili all’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sicchè è onere del giudice verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, ai sensi dell’art. 5, lett. c), del decreto citato, lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., 17 maggio 2017, n. 12333).

Nel caso in esame, il Tribunale ha verificato in concreto, che, in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, come il padre del ricorrente, lo stato del Gambia è in grado di offrire a quest’ultimo adeguata protezione, avendo approfondito la situazione del paese di provenienza, alle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato, e avendo valorizzato circostanze indicative di una adeguata protezione.

Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa stessa Corte sull’onere della prova in materia di protezione internazionale (Cass., 29 ottobre 2018, n. 27336).

Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, non avendo peraltro il ricorrente indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa.

2. Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna J.T. alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2020

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