Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14856 del 13/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12335-2016 proposto da:

KRANNICH SOLAR GMBH & CO KG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO CENTORE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1202/2015 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

RILEVATO

che:

La società Krannich Gmbh KG proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria Regionale di Genova n. 1202;

che si costituiva con controricorso l’Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli chiedendone il rigetto;

che sia il contribuente che l’Agenzia delle Dogane davano atto che la lite era stata definita con accordo stragiudiziale (che allegavano);

che pertanto va dichiara la cessazione della materia del contendere; ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione delle parti all’accordo per la definizione delle liti e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, spese compensate.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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