Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14861 del 13/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 08807/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.P., (C.F. *****) e Riscossione Sicilia s.p.a. (C.F.

*****);

– intimati –

Avverso la sentenza n. 21/34/2012 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata il giorno 13 febbraio 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

A.E.d. di M.P. s.n.c., impugnò la cartella di pagamento notificata da Serit Sicilia s.p.a., per omesso pagamento dell’IVA, anni d’imposta 1991 e 1992.

L’impugnazione venne integralmente accolta in primo grado; proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza resa il giorno 13 febbraio 2012, lo respinse.

Avverso la detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, mentre non hanno spiegato difese gli intimati M.P., quale socio unico della A.E.d. s.n.c. di M.P., società in precedenza cancellata dal registro delle imprese, e la Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 75 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e degli artt. 2312 e 2495 c.c., poichè il ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento risulta proposto dalla società A.E.d. s.n.c. di M.P., già cancellata dal registro delle imprese.

2. Con il secondo motivo lamenta la violazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 e del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5-bis e comma 5-ter, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, poichè erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che l’amministrazione fosse decaduta dalla potestà impositiva.

3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e dell’art. 2938 c.c., atteso che la contribuente aveva eccepito la decadenza dalla potestà impositiva e non la prescrizione del tributo come invece statuito dal giudice di merito.

3.1. Il primo motivo è fondato, restando assorbito l’esame dei rimanenti.

Questa Corte ha già affermato che nel processo tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto sia della capacità processuale della stessa sia di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè, non sussistendo alcuna possibilità di prosecuzione dell’azione, la decisione impugnata mediante ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c. (Cass. 21/12/2018, n. 33278), dovendosi qualificare in definitiva improponibile la domanda proposta dal legale rappresentante di una società estinta (Cass. 05/05/2017, n. 11100).

3.2. Nella vicenda che ci occupa, risulta che la società A.E.d. s.n.c. di M.P. venne cancellata dal registro delle imprese, con conseguente immediata sua estinzione, già in epoca precedente alla notifica della cartella (risalente al 7 novembre 2006); dunque la società non aveva capacità processuale, nè il suo ormai cessato amministratore era legittimato a rappresentarla, restando improponibile il ricorso originario.

Ne discende che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perchè il processo non poteva essere promosso.

4. Le spese dell’intero giudizio, avuto riguardo alle ragioni della decisione, possono essere compensate integralmente tra le parti nelle fasi di merito e dichiarate irripetibili in quella di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa senza rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata.

Compensa integralmente le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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