LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31799-2018 proposto da:
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, in persona dei rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA SUPPA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 592/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 28/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso a carico di Mediocredito Italiano s.p.a. a seguito dell’omesso pagamento dell’IMU dovuta per l’anno 2012 per un immobile sito nel comune di Castelletto sopra Ticino, concesso in locazione finanziaria dall’allora Leasint s.p.a. (ora Mediocredito Italiano s.p.a.) alla ALCA Controsoffitti s.r.l. con contratto stipulato nel 2006 e risolto anticipatamente nel novembre 2007: quest’ultima società nonostante l’avvenuta risoluzione del contratto non aveva riconsegnato l’immobile al locatore;
la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l’appello osservando che, ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, il soggetto passivo dell’IMU è il locatario solo dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
Mediocredito Italiano s.p.a. proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Castelletto sopra Ticino si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1, in quanto soggetto passivo dell’IMU in caso di leasing sarebbe il locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore;
considerato che secondo questa Corte:
in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di “leasing”, torna ad essere il locatore, ancorchè non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane fintantochè è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (Cass. nn. 29973, 25249 e 13793 del 2019: in particolare la n. 29973 del 2019 affronta funditus il problema analizzando criticamente anche l’opposto orientamento espresso da ultimo da Cass. n. 19166 del 2019);
considerato che la CTR si è attenuta al suddetto principio laddove ha affermato che per l’IMU, ai fini della soggettività passiva, non ha rilievo la materiale detenzione senza titolo del bene, essendo invece decisivo la sussistenza di un legittimo titolo per la sua detenzione o possesso;
ritenuto dunque che il ricorso è infondato; si ritiene che le spese, anche dei gradi merito, debbano integralmente compensarsi in quanto la giurisprudenza si è consolidata nel senso indicato in motivazione solo dopo la proposizione del ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; compensa per intero le spese relative ai gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020