LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 4642/2012 proposto da:
B.A., Z.M., Z.S., Z.E.G.
rappresentati e difesi dagli avv. Renato Cogliati e Stefano Fiorini, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Largo Trionfale n. 7;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Equitalia Nord spa in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Renzella e domiciliata in Roma, via Tronto n. 32 presso lo studio dell’avv. Giulio Mundula;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 77/5/11 del 21 giugno 2011, depositata l’8 luglio 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2011 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 77/5/11 del 21 giugno 2011, depositata l’8 luglio 2011 la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 51/01/09 della Commissione tributaria provinciale di Lodi che aveva accolto il ricorso di B.A., Z.M., Z.S. e Z.E.G. contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA, loro notificata quali eredi di Z.G.E., già socio accomandatario della Z. sas di G.E. e L.Z. & C.
La CTR osservava in particolare che il ricorso introduttivo della lite era stato notificato soltanto ad Equitalia Esatri (poi Equitalia Nord) spa e che la successiva chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, non poteva considerarsi se non quale tardiva proposizione del ricorso nei suoi confronti, sicchè assorbentemente rilevava l’inammissibilità del medesimo ricorso introduttivo della lite, incidentalmente rilevando che la non trasmissibilità delle sanzioni (pure oggetto della cartella di pagamento impugnata) era comunque sancita dalla legge e non necessitava di alcun contenzioso.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo due motivi.
Resistono con controricorso sia l’Agente della riscossione sia l’Agenzia delle entrate.
I ricorrenti successivamente hanno depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilià del ricorso, per invalidità della procura speciale rilasciata dai ricorrenti, proposta da Equitalia Nord spa, posto che risulta evidente che l’impugnazione si dirige con precisione contro la sentenza impugnata, mentre la data della procura medesima risulta dalla sua “cartolarità” ossia dal fatto di essere scritta a margine del ricorso notificato.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, poichè la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo della lite nei confronti dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, intendendolo proposto con la chiamata in causa della stessa disposta in corso di giudizio dalla CTP.
La censura è ammissibile ed altresì fondata.
In primo luogo deve infatti affermarsi l’infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa dell’agenzia fiscale.
In tal senso va dato seguito al principio di diritto consolidato che “In tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina “ex se” l’inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura” (Cass., n. 12690 del 23/05/2018, Rv. 648743 – 01).
Nel caso di specie è del tutto evidente il “contenuto sostanziale” della doglianza espressa con il mezzo proposto ossia che la stessa mira a censurare il rilievo di inammissibilità del ricorso introduttivo della lite per omessa evocazione contestuale in giudizio dell’Agente della riscossione (resistente originario) e dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, (resistente successivo).
Che poi si sia evocata, erroneamente, una disposizione legislativa (D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39) che non è direttamente funzionale alla censura medesima – in quanto relativa alle conseguenze della mancata chiamata in lite dell’agenzia fiscale da parte dell’Agente della riscossione nelle controversie non esclusivamente riguardanti la regolarità/validità degli atti riscossivi- non implica che essa non possa considerarsi quale diretta critica della statuizione impugnata e quindi, più correttamente, riferibile alla erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.
Ciò posto in via preliminare di rito, quanto alla fondatezza del mezzo proposto va poi ribadito che “Nel processo tributario, il fatto che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l’impugnazione, non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore, onere che, tuttavia, grava sul convenuto, senza che il giudice adito debba ordinare l’integrazione del contraddittorio” (Cass., n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480 – 01).
La sentenza impugnata è palesemente difforme da tale principio di diritto e va dunque cassata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo motivo, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza, impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020