Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.14992 del 15/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giusep – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18446/2014 R.G. proposto da:

Trade & Service Srl, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Vozza, Sergio Sottocasa e Giuseppe Persico, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Caroncini n. 51, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1550/2/14, depositata il 25 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate, in esito a verifica fiscale della Guardia di finanza, emetteva, nei confronti di Trade & Service Srl avviso di accertamento, per Ires, Irap ed Iva per l’anno 2008, con cui disconosceva la deduzione di costi non documentati, recuperava a tassazione ricavi non contabilizzati, contestando altresì l’omessa autofatturazione di operazioni imponibili, oltre che per acquisti senza emissione di fatture; irrogava, inoltre, le conseguenti sanzioni.

L’impugnazione della contribuente, accolta dalla CTP di Milano, era rigettata dal giudice d’appello con riguardo alla ripresa dei costi non documentati.

Trade & Service Srl propone ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate deposita atto di mera costituzione ai fini della partecipazione alla discussione, nonchè memoria ex 380.bis.1 c.p.c. Trade & Service Srl deposita nota con la quale segnala l’esistenza di un rapporto di connessione con riguardo ad altri giudizi fissati per la medesima udienza.

CONSIDERATO

che:

1. Preliminarmente va ritenuta l’ammissibilità della memoria depositata dall’Agenzia delle entrate trattandosi di ricorso depositato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 168 del 2016, sicchè trova applicazione il correttivo previsto dall’art. 1 Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in data 15 dicembre 2016 tra il Consiglio Nazionale Forense, l’Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione (da ultimo v. Cass. n. 12803 del 14/05/2019).

2. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per motivazione assente in ordine all’identificazione del fondamento della pretesa fiscale.

La contribuente deduce, in particolare, che l’Ufficio, con l’avviso impugnato e le successive deduzioni in giudizio, ha reso una motivazione perplessa sul fondamento del rilievo, oscillante tra la fittizietà dei costi e la carenza di idonea documentazione, senza che tale questione sia stata risolta dalla CTR.

2.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame sulla medesima questione.

2.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697, per non aver l’Ufficio assolto all’onere probatorio in ordine alla natura fittizia degli acquisti dei rottami ferrosi.

2.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., degli artt. 183 e 109T.U.I.R., per aver l’Ufficio, nel ritenere i costi inesistenti, tassato il compenso lordo della contribuente anzichè il maggior reddito netto.

3. Il primo motivo è infondato.

3.1. La CTR ha univocamente evidenziato che la ripresa si fonda sulla indeducibilità dei costi, attesa “l’assoluta carenza di documentazione” che non consente “l’applicazione del criterio induttivo”, così da far presumere la loro esistenza “sulla base della, circostanza che se il materiale ferroso è stato rivenduto doveva essere stato necessariamente acquistato” e ciò, tanto più, in quanto la contribuente “ha violato l’obbligo di redigere una autofattura ogni volta che acquistava il materiale” e “soprattutto di farsi rilasciare quietanza dalla venditrice al fine di poter operare tutti i controlli”.

In altri termini, il giudice d’appello non ha in alcun modo posto in dubbio l’effettività delle operazioni, escludendo, in termini impliciti ma lineari, che le stesse fossero meramente fittizie, ed ha ritenuto, invece, i dedotti costi del tutto privi dei necessari riscontri – per inerenza, determinatezza e certezza -, da cui l’indeducibilità degli stessi ex art. 109 T.U.I.R..

4. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Tutte le doglianze, infatti, si fondano su un presupposto di fatto – che le operazioni, e i costi, siano inesistenti – invece negato ed estraneo alla ratio della decisione.

5. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate, come in dispositivo, per soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Trade & Service Srl al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Euro 30.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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