LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1822-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FOOD TRASPORTI SOC. COOP DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 119/20/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 28/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello della società Food Trasporti soc. coop. a r.l. avverso la sentenza n. 27/3/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avviso IVA IRPEG IRAP 2003 2004 avente ad oggetto recupero a tassazione di costi relativi a spese di carburante che la società aveva portato in deduzione in assenza della prescritta documentazione (schede carburante) ovvero in presenza di schede prive di elementi essenziali per ricostruire i consumi;
la contribuente è rimasta intimata.
CONSIDERATO
Che:
1.1. con unico mezzo la ricorrente denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109) nonchè della L. n. 31 del 1977, art. 2 in relazione al D.M. 7 giugno 1977, art. 2 ” avendo la CTR accolto le difese della contribuente sul rilievo che non fosse necessaria l’indicazione della targa del veicolo sulla scheda carburante e che lo stesso valeva per la scheda riepilogativa utilizzata in luogo della scheda carburante, ritenendo quindi che la contribuente avesse dimostrato il consumo di carburante con conseguente deducibilità dei relativi costi;
1.2. la censura è fondata;
1.3. secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi erariali diretti e di IVA, la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa (Cass. 26 settembre 2018, n. 22918; Cass. 18 dicembre 2014, n. 26862);
1.4. nel caso di specie, pertanto, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’Ufficio che le schede carburanti non recavano l’indicazione del numero di targa, la data del rifornimento, l’indicazione dei chilometri percorsi nel periodo, è chiaramente errata la motivazione della CTR che ha ritenuto non necessarie tali indicazioni;
2. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;
3. inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;
4. in considerazione dell’epoca in cui si è consolidata la giurisprudenza citata, vanno compensate tra le parti le spese processuali delle fasi di merito, con condanna dell’intimata al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente, compensando tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 25 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020