Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.15047 del 15/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19211/2019 R.G. proposto da:

A.I., c.f. *****, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Catania, alla via Vitaliano Brancati, n. 14, presso lo studio dell’avvocato Antonino Novello che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 806/2019 del Tribunale di Caltanissetta;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 6 febbraio 2020 del Consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso al Tribunale di Caltanissetta A.I. proponeva impugnazione avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Chiedeva in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Resisteva il Ministero dell’Interno.

3. Con decreto n. 806/2019 il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso.

3.1. Premetteva il tribunale che ai fini dell’esame della domanda di protezione ben possono vagliarsi le dichiarazioni rese dall’istante.

Premetteva altresì che il ricorrente aveva dichiarato di aver denunciato alla polizia del suo paese di origine, il Pakistan, alcuni membri di un gruppo terroristico, sicchè era fuggito per sottrarsi alla vendetta ed alle minacce di morte.

Indi esplicitava che le incoerenti dichiarazioni dell’istante non erano credibili, sicchè non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Esplicitava inoltre, in relazione al disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, che, in caso di rientro nella regione di provenienza, il Punjab, il ricorrente non era nè esposto, siccome si desumeva dal rapporto EASO aggiornato all’ottobre del 2018, al rischio di gravi minacce alla vita o alla persona correlate a situazioni di violenza indiscriminata dipendenti da conflitti armati nè esposto al rischio di condanne a morte o di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.

Esplicitava da ultimo che non sussistevano i presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria nè a tale scopo aveva rilievo l’attività lavorativa svolta in Italia.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso A.I.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce che il tribunale, ai fini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ha considerato la situazione di perdurante ed indiscriminata violenza esistente nella regione di sua provenienza, il Punjab, violenza cui la sua sola presenza nel territorio d’origine varrebbe ad esporlo.

Deduce segnatamente che il richiamo che il tribunale ha fatto al rapporto EASO, è del tutto parziale e fuorviante, siccome non si è tenuto conto degli specifici riferimenti relativi all’area territoriale di sua provenienza, viepiù che il tribunale non ha inteso far luogo ad alcun accertamento officioso.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 8 C.E.D.U. e dell’art. 1 Cost..

Deduce che il tribunale per nulla ha valutato la sussistenza dei requisiti per la concessione, espressamente invocata, della protezione, atipica e residuale, per motivi umanitari.

7. Il primo motivo è destituito di fondamento.

8. Il primo mezzo di impugnazione si qualifica in via esclusiva in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero con il motivo in disamina il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” cui il Tribunale di Caltanissetta ha atteso ai fini del concreto riscontro dell’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (“ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: (…); c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Ed, ulteriormente, questa Corte spiega che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

9. Su tale scorta gli asseriti vizi motivazionali che il primo motivo di ricorso veicola, sono evidentemente da vagliare, oltre che nei limiti della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

10. In quest’ottica si osserva quanto segue.

Da un canto è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui, in parte qua, il tribunale ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – il tribunale ha – siccome si è in precedenza evidenziato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (per giunta il tribunale ha ulteriormente specificato che nel “distretto di provenienza del ricorrente, Gujrat, nel 2017 sono stati registrati “incidenti mortali” in numero pari a dodici, come riportato nel prospetto relativo al numero di episodi violenti di cui alla pag. 60 del citato rapporto EASO, circostanza questa tale da escludere alcuna ipotesi di conflitto armato interno nel senso fatto proprio dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza “Diakitè” del 30 gennaio 2014": così decreto impugnato, pag. 4).

D’altro canto il tribunale ha sicuramente disaminato il fatto decisivo caratterizzante, in parte qua, la res litigiosa, ossia la concreta sussistenza dell’ipotesi in astratto prefigurata al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

11. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del tribunale, risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e esaustivo sul piano logico – formale.

12. Si tenga conto che il ricorrente adduce che il rapporto EASO è stato valutato in modo parziale e fuorviante.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

13. Si tenga conto inoltre che questa Corte spiega che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; altresì, che, in relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c); cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. (ord.) 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta si rimarca che il tribunale ha dato compiutamente conto della incoerenza e della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, sicchè per nulla si giustifica la doglianza secondo cui, in ordine all'”esistenza di una violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statali” (così ricorso, pag. 6), il tribunale non ha atteso al compimento di alcun accertamento officioso (cfr. ricorso, pag. 6).

14. Il secondo motivo del pari è destituito di fondamento.

15. Il tribunale ha esplicitato che il ricorrente non aveva allegato la sussistenza di una situazione personale grave ed oggettiva, atta ad integrare una possibile situazione di vulnerabilità e tale da non consentirne l’allontanamento. Ed, ulteriormente, che il ricorrente non aveva lamentato la sussistenza di “una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani tale da giustificare l’allontanamento (…) dal paese d’origine” (così decreto impugnato, pag. 4).

Del tutto ingiustificata è perciò la censura che il secondo mezzo di impugnazione veicola, ossia il preteso mancato integrale esame della sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini della protezione umanitaria.

16. Per altro verso questa Corte spiega che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se, da un lato, implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall’altro, comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. “maggiore” (cfr. Cass. (ord.) 7.8.2019, n. 21123; Cass. (ord.) 31.3.2020, n. 7622, secondo cui le domande di protezione internazionale, di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria si fondano su differenti “causae petendi”, così che è onere del richiedente allegare fatti specifici e diversi a seconda della forma di protezione invocata).

In questi termini per nulla si giustifica pur l’assunto finale del ricorrente, secondo cui, “trattandosi di domanda subordinata a quelle principali, ben può la stessa fondarsi sulle medesime allegazioni a sostegno di quest’ultime” (così ricorso, pag. 7).

17. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

18. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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