Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15053 del 15/07/2020

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5298-2019 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISI0, 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO SANZO’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2142/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 02/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

S.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2008 – con il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato il mancato assoggettamento a Irpef di redditi di partecipazione riveniente dall’accertamento nei confronti della società a ristretta base azionaria Fratelli S. autoricambi srl, di cui era socio, e che aveva opposto l’accertamento ad essa notificato – ha rigettato l’appello del contribuente, confermando la sentenza di primo grado.

La CTR, premesso di avere nella medesima udienza rigettato anche l’appello proposto dalla società, ha rigettato l’appello del socio S., ritenendo fondato l’accertamento basato sulla esistenza di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, in mancanza di prova contraria, non offerta dal contribuente.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente chiede la riunione con r.g. 5301/2019.

CONSIDERATO

che:

rilevata l’opportunità di aderire alla richiesta di riunione del presente ricorso con quello (r.g. 5301/2019) proposto per la stessa annualità da S.C., fratello di S.S. e anche lui socio di “Fratelli S. autoricambi srl”, per la medesima imposta e stessa annualità (Irpef 2008), rinviato alla sezione V.

P.Q.M.

Rinvia alla V sezione di questa Corte per connessione con r.g. 5301/2019.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472