Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15065 del 15/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9281-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6102/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di S.M.G. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma – microzona *****-, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata il 4 aprile 2017, in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 10 ottobre 2016 (come affermato dalla controricorrente), non concedendo alla parte appellante termine per procedere a nuova notifica – non essendo andata a buon fine a seguito del trasferimento del procuratore domiciliatario – trattandosi di notifica inesistente, come tale non rinnovabile.

La contribuente non costituita in appello, è rimasta intimata nel presente giudizio.

CONSIDERATO

che:

Rilevata la necessità di acquisire il fascicolo dei gradi di merito al fine di verificare la ritualità della proposizione dell’appello.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per gli adempimenti necessari.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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