Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15076 del 15/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36453-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CE *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4768/10/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 04/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso una decisione della CTP di Messina, che aveva accolto il ricorso del contribuente L.G. avverso un avviso di accertamento IRPEF 1995, per redditi di partecipazione alla s.n.c. “FANTASIA”, di cui era socio al 100%.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto gli effetti della chiusura della lite da parte della società, di cui il contribuente era unico socio, non si estendevano ai soci, atteso che le controversie vigenti nei confronti dei soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione erano autonome rispetto alle liti instaurate nei confronti della società, si che la definizione agevolata delle liti nei confronti della società non aveva alcuna influenza sulle controversie aventi ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci, con cui si fosse proceduto alla rettifica del loro reddito di partecipazione; che, con il secondo motivo, lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere la sentenza impugnata priva di adeguata motivazione, non contenendo essa nè una concisa esposizione dello svolgimento del processo, nè una succinta esposizione dei motivi di fatto ed in diritto della decisione;

che il contribuente non si è costituito;

che per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica, va preliminarmente trattato il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate ha lamentato carenza di motivazione della sentenza impugnata;

che il motivo in esame è infondato;

che, invero, nel processo tributario, una sentenza della CTR intanto può qualificarsi nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto si riveli completamente carente in ordine all’illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come chiesto dalla parte appellante (cfr. Cass. n. 15884 del 2017);

che, al contrario, nella specie in esame, la sentenza impugnata ha sviluppato proprie autonome considerazioni e valutazioni, con le quali ha sostenuto che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente L.G., socio al 100% della s.n.c. “FANTASIE”, dovesse essere annullato, in quanto il prodromico accertamento svolto nei confronti della società si era concluso con estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;

che è invece fondato il primo motivo di ricorso;

che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 14858 del 2016; Cass. n. 28007 del 2017; Cass. n. 7134 del 2014), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, riferito a società di persone, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili opera qualora sussista un valido accertamento a carico della società in ordine a ricavi non contabilizzati; e tale ultimo accertamento costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci di utili eventualmente da essi percepiti;

che, in tale contesto, qualora, come nella specie in esame, la società di persone abbia chiesto di avvalersi della sanatoria prevista dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e quello conseguenziale emesso nei confronti dei soci mantengono la propria autonomia; e, con riferimento all’autonomo avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF nei confronti del socio, non è consentito invocare la sussistenza del presupposto, costituito dalla richiesta di definizione agevolazione della lite fatta dalla società, atteso che, nonostante il modello unitario di rettifica, la pretesa tributaria si esplica nella specie con una duplicità di avvisi, diretti a soggetti diversi (società e soci) e per imposte differenti (IRES ed IRPEF), si che il condono fiscale ottenuto da una società di persone non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti dei singoli soci, riguardo ai quali l’ufficio conserva il potere di procedere ad accertamento; e sono i singoli soci tenuti a presentare eventuali autonome istanze per potersi avvalere del beneficio del condono fiscale: il che nella specie non risulta essere avvenuto;

che, pertanto, rigettato il secondo motivo, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, in relazione al quale la sentenza impugnata va cassata, con rinvio degli atti alla CTR della Sicilia Sezione staccato di Messina in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, respinto il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo, con riferimento al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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