Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15152 del 16/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5645/2015 R.G. proposto da:

ACME S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Loris Tosi del foro di Venezia e dall’avv. Giuseppe Marini del foro di Roma, presso il cui studio sito in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1148/22/2014, pronunciata il 12.6.2014 e depositata il 3.7.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Saieva.

RILEVATO

Che:

1. L’ACME S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, n. 1148/22/2014, pronunciata il 12.6.2014 e depositata il 3.7.2014, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza nella controversia concernente l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per IRES ed altro per l’anno 2005;

2. L’ufficio finanziario si è costituito in giudizio con controricorso.

3. La contribuente, in data 6.10.2017 ha presentato istanza di sospensione ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017;

4. La controversia è stata fissata nella camera di consiglio del 9.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. In data 18.1.2019 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenza, dando atto del pagamento integrale da parte della contribuente di quanto dovuto, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96.

2. Analoga richiesta corredata da copia delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati è stata depositata dalla contribuente.

3. Sull’accordo delle parti le spese possono essere compensate.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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