Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15153 del 16/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7195/2018 R.G. proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Petroni del Foro di Roma, con studio in Roma, Via Spalato, n. 11;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 4656/3/17 pronunciata il 15.6.2017 e depositata il 25.7.2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.10.2019 dal Consigliere Giuseppe SAIEVA.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso in data 2.11.2011 B.M. proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRPEF versata sul trattamento pensionistico per gli anni 2007/2010, ritenendo che l’imposta non fosse dovuta, in quanto gli emolumenti corrisposti direttamente dalla “Nato Comunications School” di Latina facente parte del Quartiere Generale Interalleato delle Forze Alleate del Sud Europa, presso cui aveva lavorato, fossero equiparabili a “retribuzione differita” privi di natura pensionistica e pertanto esenti da IRPEF ai sensi del D.Lgs. 18 settembre 1962, n. 2083, art. 8.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Latina con sentenza n. 7.1.2013 rigettava il ricorso proposto dal contribuente il cui appello veniva egualmente rigettato con sentenza n. 4656/3/17, pronunciata il 15.6.2017 e depositata il 25.7.2017, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale riteneva trattarsi di somme assoggettabili ad Irpef.

3. Il B. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato nella camera di consiglio del 9.10.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;

5. Con atto depositato in data 16.9.2019 notificato alla controparte il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. A seguito della rinuncia al ricorso, sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

2. Preso atto dell’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e della richiesta di compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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