Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.15154 del 16/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 11190 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:

G.T., nella qualità di decaduto amministratore della Accord s.r.l. Unipersonale nonchè in proprio, RICORSO NON DEPOSITATO ALL’11 maggio 2015;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 543/06/2014 depositata il 15 maggio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

FATTO E DIRITTO

– il ricorso proposto da G.T., nella qualità di decaduto amministratore della Accord s.r.l. Unipersonale nonchè in proprio, notificato il 29/12/2014, non risulta depositato nel termine di cui all’art. 369 c.p.c. in quanto, come da certificato dalla Cancelleria centrale civile di questa Corte dell’11 maggio 2015, non è stato depositato fino alla data della detta certificazione;

– che per giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 24686/2014), attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme”;

– ritenuto inoltre, a fortiori, che “anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità” (Cass. 12894/2013; Cass. 15544/2012; Cass. 4919/2009; Cass. 30291/2019);

– al difetto di deposito consegue, pertanto, la declaratoria di improcedibilità e la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 5000,00 oltre spese prenotate a debito.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020

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