LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1919/2018 R.G. proposto da:
Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, alla via Ottaviano n. 42, presso lo studio dell’avv. Bruno Lo Giudice, da cui è rapp.to e difeso come da procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
– controricorrente all’incidentale –
Contro
Iucci Costruzioni S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliato in Roma, al V.le Ippocrate n. 92, presso lo studio dell’avv. Rosalba Genovese, unitamente all’avv. Antonio Baldassarra, da cui è rapp.to e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 5059/19/17 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 6/09/2017, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 gennaio 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano;
udito per il ricorrente l’avv. Bruno Lo Giudice;
udito per la controricorrente l’avv. Antonio Baldassarra;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 5059/19/2017, depositata in data 6 settembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni avverso la sentenza n. 262/2/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di appello rilevava che:
a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo, ad istanza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, del contributo di bonifica di Euro 765,88, non pagato per l’anno 2015, in relazione ad un terreno sito nel Comune di Frosinone di proprietà della Iucci Costruzioni s.r.l. su cui insisteva la caserma dei Vigili del Fuoco di Frosinone.
b) la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso evidenziando che il terreno ricadeva in zona di espansione urbana e che pertanto risultava insussistente il presupposto impositivo.
La CTR, respinta una eccezione di tardività del ricorso introduttivo, confermava la decisione di primo grado, rilevando che, data per notoria la collocazione della Caserma in zona urbana, pur ricadendo il complesso nel comprensorio di bonifica lo stesso fosse esente dalla contribuzione consortile in quanto immobile urbano tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 14 e della L.R. n. 53 del 1998, art. 36, comma 1.
2. Avverso la sentenza di appello, il Consorzio proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 11 gennaio 2018, affidato a tre motivi.
La Iucci Costruzioni S.r.l resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 14-2-2018, a cui il Consorzio resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione della L.R. n. 4 del 1984, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè un error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver ritenuto che un terreno collocato in zona F, esterna ai territori di espansione e destinata ad attrezzature di interesse collettivo, fosse escluso dal perimetro di contribuenza ed per aver omesso di valutare la comunicazione del Comune e la perizia tecnica di parte che costituivano la prova documentale dell’esistenza dell’obbligo di contribuenza;
2. con il secondo motivo denuncia un error in procedendo in relazione all’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver escluso l’obbligazione consortile sulla base dell’assoggettamento dell’immobile al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 14 e della L.R. n. 53 del 1998, art. 36, benchè tale questione non fosse stata mai prospettata nei due gradi di merito, e una violazione e falsa applicazione della L. n. 36 del 1994, art. 14 e della L.R. n. 53 del 1998, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver applicato l’esenzione senza aver preventivamente accertato l’avvenuta stipula di una convenzione con l’Autorità di ambito, nella specie inesistente;
3. con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, stante la mera apparenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, priva delle indicazioni delle ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione.
4. Il ricorso incidentale condizionato ha invece ad oggetto un unico motivo con cui la società contribuente denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. e del principio del giudicato esterno, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando di aver eccepito già nei giudizi di merito la formazione di un giudicato in relazione al medesimo contributo per le annualità dal 2004 al 2007.
5. Quanto al ricorso principale, va esaminato con priorità, in quanto se accolto risulterebbe assorbente, il terzo motivo con cui si denunzia il vizio di motivazione apparente.
5.1 Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).
5.2 Nel caso di specie, va certamente esclusa la configurabilità del suddetto vizio in quanto il giudice di appello ha compiutamente illustrato le ragioni in fatto ed in diritto per cui ha inteso riformare la decisione di primo grado ed accogliere i motivi di gravame.
Sulla base di una chiara ed unica ratio decidendi ha infatti ritenuto che il terreno, pur rientrando nel comprensorio di bonifica, fosse esente dalla contribuzione in quanto immobile urbano tenuto al pagamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura ai sensi della L. n. 36 del 1994, art. 14 e della L.R. n. 53 del 1998, art. 36, comma 1; su tale aspetto si incentrano del resto le articolate censure mosse con il secondo motivo di ricorso.
6. Il primo motivo risulta inammissibile, sotto entrambi i profili, in quanto, censurando l’esclusione della zona oggetto di imposizione dal perimetro della contribuenza, risulta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, postulando al contrario l’inclusione del complesso immobiliare nel comprensorio di bonifica, esclude l’obbligazione solo in quanto ritiene applicabile l’esenzione ai sensi della L.R. n. 53 del 1998, ex art. 36.
Ebbene il motivo che non si correla alla ratio decidendi effettiva della sentenza ed anzi ne postula una inesistente, è inammissibile alla stregua del principio di diritto (già affermato da Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7074 del 2017 e già anteriormente da Sez. U n. 16598 e n. 22226 del 2016), secondo cui: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4".
7. Merita invece accoglimento il secondo motivo.
7.1 Sussiste, innanzitutto, una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e pronunciato in quanto risulta pacifico in atti che in nessuno dei due gradi di giudizio di merito la società contribuente avesse invocato l’esenzione derivante dall’assoggettamento all’obbligo di versamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura di cui alla L. n. 36 del 1994, art. 14.
Costituisce orientamento consolidato che “Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti. Tale principio deve quindi ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del “petitum”, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.(Vedi tra le tante Cass. n. 29200 e n. 8645 del 2018).
Ed ancora che “La violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., sussiste quando il giudice attribuisca, o neghi, ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno virtualmente, nella domanda, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; tale violazione, invece, non ricorre quando il giudice non interferisca nel potere dispositivo delle parti e non alteri nessuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione” (Vedi Cass. n. 906 del 2018) 7.2 Nella specie la CTR è incorsa nella suddetta violazione in quanto ha ritenuto applicabile una esenzione basata su fatti non allegati, quelli caratterizzanti il versamento della tariffa per il servizio di pubblica fognatura, e norme non invocate, la L. n. 36 del 1994, art. 14 e la L.R. n. 53 del 1998, art. 36, fondando così la sua decisione su di una questione estranea alla materia del contendere, che non costituiva oggetto del giudizio.
8. La CTR, in ogni caso, non ha fatto corretta applicazione delle norme richiamate in quanto ha ritenuto operante l’esenzione senza aver preventivamente accertato l’esistenza delle convenzioni dalle stesse previste, convenzioni la cui esistenza, nella specie, non era stata nemmeno allegata, non essendovi alcuna domanda della parte sul punto.
Con principio cui va data continuità, questa Corte ha invece già affermato che la L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, comma 3, consente l’esenzione contributiva di bonifica ai proprietari di fondi urbani cadenti nel perimetro che siano soggetti al pagamento dei servizi di fognatura, solamente in ipotesi di stipula di apposite convenzioni tra Consorzi e Autorità d’Ambito e che la circostanza del pagamento dei servizi fognari, a mente della L.R. Lazio n. 53 del 1998, art. 36, comma 3, deve ritenersi irrilevante in mancanza di prova delle ridette convenzioni tra Autorità di Bonifica e d’Ambito. (Vedi Cass. n. 421 del 2013).
9. L’accoglimento del ricorso principale, rende attuale l’interesse della parte totalmente vittoriosa nel merito all’esame del ricorso incidentale condizionato, che nella specie ha ad oggetto l’eccezione di giudicato esterno fatta valere dalla società contribuente.
9.1 In presenza di una questione pregiudiziale non esaminata trova infatti applicazione l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, per il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla stregua del quale fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cass. Sez. U n. 5456 del 06/03/2009, Rv. 606973; Sez. U n. 23318 del 04/11/2009; Sez. U n. 7381 del 25/03/2013; Cass. n. 4619 del 2015 e n. 6138 del 2018).
9.2 Il ricorso incidentale va poi ritenuto ammissibile in quanto l’eccezione di giudicato, che in caso di accoglimento costituisce una preclusione all’esame del merito, si pone necessariamente come questione pregiudiziale che va valutata con priorità e che pertanto non può ritenersi assorbita dal giudice di appello che ha proceduto alla delibazione del merito.
Come già ritenuto da questa Corte “L’assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. “(Vedi in motivazione Cass. n. 7663 del 2012, ove anche una ampia casistica, nonchè sul tema dell’assorbimento Cass. n. 23663 del 2013; n. 28995 del 2015; n. 33764 del 2019).
Sebbene non ne esista una definizione normativa, nè una definizione giurisprudenziale, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro, l’assorbimento presuppone sempre l’esistenza di una questione cd. assorbente la cui decisione comporta necessariamente una implicita decisione (di rigetto, di accoglimento, di non luogo a provvedere) anche sulle questioni cd. assorbite.
La necessità di esaminare con priorità l’eccezione di giudicato la rende questione eventualmente assorbente, se accolta, ma mai assorbita, dal momento che solo il suo rigetto, implicito o esplicito, o un suo censurabile omesso esame, consente al giudice di procedere alla valutazione del merito.
Del resto, posto che un eventuale accoglimento dl un ricorso incidentale condizionato che abbia ad oggetto un’eccezione di giudicato renderebbe superfluo un riesame del merito in sede di rinvio, la decisione su tale ricorso si impone anche alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2.
Escluso l’assorbimento, non può dunque trovare applicazione altro principio secondo cui ” Nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorchè in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere riproposte davanti al giudice di rinvio” (vedi Cass. n. 19503 del 2018; n. 9907 del 2010; n. 3796 del 2008); principio che si attaglia ai casi in cui il riesame della questione assorbente richiesta al giudice del rinvio, che consegue all’accoglimento del ricorso principale, rende opportuna la rivalutazione, da parte di quello stesso giudice, anche di tutte le questioni che, a torto o a ragione, da quella decisione siano risultate assorbite e che la parte, originariamente vittoriosa, intenda riproporre.
9.3 In ordine all’ammissibilità dell’eccezione si rileva ancora che risultano esibite le sentenze di primo e secondo grado di cui si invoca l’efficacia espansiva, munite della relativa attestazione di passaggio in giudicato, in ogni caso non contestato, e che la deduzione dell’esistenza di precedenti, seppure non articolata sotto forma espressa di eccezione volta a far valere la preclusione del giudicato, risultava formulata anche nei giudizi di primo e secondo grado, ove era corroborata da atti già prodotti in quelle sedi.
Sul punto si evidenzia che l’eccezione di giudicato esterno non richiede l’uso di formule sacramentali, ma postula solo una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivocabile l’intento di invocarne gli effetti (Vedi Cass. n. 9946 del 2001 e 27472 del 2013); in quanto assimilabile agli elementi normativi, il suo accertamento mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, è ed effettuabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione. (Vedi Cass. n. 8607 e n. 25432 del 2017; n. 16847 del 2018).
9.4 Tanto premesso, la preclusione ad un esame della controversia, derivante dalla presenza di un giudicato esterno relativo al medesimo contributo ma per annualità differenti, va nella specie ritenuta inesistente.
In generale, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici, nei quali cioè l’identità delle due controversie riguardi i soggetti, la causa petendi e il petitum, per come questi fattori sono inquadrati nell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione (cfr. per tutte Cass. n. 1514 del 2007; n. 1773 del 2000; nonchè già Sez. U n. 2874 del 1998); il giudicato copre poi il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (vedi Cass. n. 3488 del 2016 e n. 25745 del 2017).
Va, tuttavia, precisato che il processo tributario, rispetto a quello civile, conserva la specificità correlata al rapporto sostanziale che ne costituisce oggetto, ed attiene (v. C. Cost. n. 53-98 e n. 1800) “alla fondamentale e imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento e alla pronta riscossione dei tributi”.
Una similare ratio rileva anche in presenza di tributi non destinati allo Stato, ovvero di contributi obbligatori secondo la definizione propria delle scienze delle finanze, in rapporto alle esigenze di reperimento dei proventi necessari a finanziare i servizi assicurati dagli enti preposti.
In base all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Sez. U n. 13916 del 2006), il processo tributario, ancorchè generalmente instaurato mediante impugnazione di un atto lato sensu impositivo (cfr. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) e art. 19, comma 1), ha per oggetto lo specifico rapporto tributario dedotto in giudizio quale risulta, da un lato, dalla pretesa fatta valere dall’amministrazione con l’atto medesimo e, dall’altro, dai motivi della sua impugnazione.
In ragione di siffatta complessità oggettiva, associata all’autonomia dei singoli periodi d’imposta (che, ex art. 7 del T.U.I.R., è espressione di un principio generale in materia, valevole per tutti i tributi, anche non destinati allo Stato), deve negarsi la possibile esistenza di un’unica obbligazione tributaria corrispondente a più periodi (v. già Cass. n. 14714 del 2001). Per cui l’eventualità che il giudicato, formatosi in ordine a un periodo, possa avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo al medesimo tributo per un altro periodo va limitata al caso in cui si discorra degli elementi rilevanti necessariamente comuni ai distinti periodi d’imposta, onde potersene desumere che l’accertamento di fatto su tali elementi (e solo l’accertamento di fatto) debba fare stato nel giudizio relativo alle obbligazioni sorte in un periodo d’imposta diverso.
L’esempio tipico è quello delle cd. qualificazioni giuridiche (del tipo di “ente commerciale” o di “soggetto residente”) in quanto assunte dal legislatore alla stregua di elementi preliminari per l’applicazione di una specifica disciplina; ovvero quello delle condizioni di una esenzione o di una agevolazione pluriennale (v. appunto Sez. U n. 13916 del 2006).
Come da ultimo ribadito da questa Corte “Nel processo tributario, l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo.” (Vedi Cass. n. 25516 del 2019).
In definitiva, posto che ogni tributo periodico è costituito da elementi stabili ed elementi variabili, solo con riferimento agli elementi stabili il giudicato può esprimere portata vincolante esterna (Cfr. Cass. n. 1300 del 2018; Cass. n. 18923 del 2011).
9.5 Nel caso di specie gli elementi posti a base dell’eccezione di giudicato non sono definibili nel senso suddetto in quanto la preclusione deriverebbe da sentenze relative ad annualità diverse, fondate sulla valutazione delle prove offerte in quei giudizi circa la destinazione urbanistica della zona ove è collocato il terreno; tale valutazione non investe quindi un elemento costitutivo della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di imposta, posto che la destinazione del terreno è una qualificazione modificabile negli anni, e che, in ogni caso, il giudicato tributario non può operare in relazione alla valutazione delle prove addotte in giudizi relativi a diverse annualità, non potendosi precludere ad ogni giudice tributario il potere di esaminare autonomamente e discrezionalmente le prove offerte nella specifica controversia sottoposta al suo esame.
10. All’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale ed al rigetto di quello incidentale, segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, ed essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ed in particolare una valutazione delle circostanze addotte dalla contribuente sin dal primo grado a sostegno della carenza di benefici derivanti dall’opera del Consorzio, secondo un corretto riparto degli oneri probatori, ponendo cioè a carico della contribuente, e non del Consorzio, l’onere della prova della insussistenza di uno specifico vantaggio al terreno di sua proprietà, di cui la sentenza, con affermazione non censurata in sede di ricorso incidentale, ha accertato l’inclusione nel perimento di contribuenza, la causa va rinviata per un nuovo esame a diversa sezione della CTR del Lazio, che pronuncerà, anche in ordine alle spese del presente giudizio.
10.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, rigetta il terzo motivo nonchè il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per l’ulteriore esame, e anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2020