LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24827/2018 proposto da:
J.S.A., elettivamente domiciliato in Cervaro (FR), via Collecedro n. 13, presso lo studio dell’avv. Claudine Pacitti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in foglio separato;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1364/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.
RILEVATO
che:
La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da J.S.A. cittadino del *****, avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
La Corte ha basato la propria decisione di rigetto in riferimento alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito alla omessa valutazione della situazione di violenza indiscriminata, che ha portato i giudici d’appello a non riconoscere, in capo al richiedente, la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non essendo, a tal fine, necessaria un’esposizione diretta al pericolo per l’incolumità, ma essendo sufficiente una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sussistano concrete garanzie di sicurezza per il richiedente asilo da parte delle autorità statali.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto, il ricorrente non riferisce dove e quando egli abbia già dedotto ed allegato la situazione di violenza indiscriminata che avrebbe inciso nella sua vicenda personale, e che comporterebbe un suo coinvolgimento diretto nella descritta situazione di pericolo. Inoltre, egli lamenta la mancata valutazione delle dichiarazioni del richiedente, senza specificare quali siano tali dichiarazioni e non contestualizza neppure le condizioni socio-politiche del ***** nel tempo (non è dato comprendere a quando esse si riferiscano), e senza specificare, infine, dove e quando aveva allegato tali informazioni nei precedenti gradi di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a pagare all’Amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di e 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020