Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15452 del 21/07/2020

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20274-2019 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’avv.to Giacomo Mezzena e Avv. Angelo Colucci, elettivamente domiciliato in Roma, v. Italo Carlo Falbo, n. 22;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, *****, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1177/2019 della Corte d’appello di Milano;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– a seguito di ricorso notificato da S.B. il 15/4/2019 avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha negato la protezione internazionale e forme complementari di protezione, il Ministero dell’interno resiste con controricorso notificato il 3/6/2019.

CONSIDERATO

che:

– il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., perchè, come risulta da certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 10/7/2019, non è stato depositato nel termine di giorni venti dalla notifica al resistente avvenuta a mezzo dell’ufficiale giudiziario il 15/4/2019;

– la declaratoria di improcedibilità e l’applicazione del principio di soccombenza comportano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 904/1963);

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta-2 sezione civile, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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